Art. 42 Contributi regionali per i contratti di fiume 1. La Regione del Veneto, al fine di sperimentare nuovi indirizzi e misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi, favorisce l'adozione e l'utilizzazione degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di fiume, comunque denominati. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi e definire i criteri, le modalita' ed i termini per la loro concessione. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0114 "Azioni per l'impiego delle risorse idriche" del bilancio di previsione 2013.