Art. 42 
 
            Contributi regionali per i contratti di fiume 
 
  1. La Regione del Veneto, al fine di sperimentare nuovi indirizzi e
misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed  il
contenimento del degrado  delle  risorse  idriche  e  degli  ambienti
connessi, favorisce l'adozione e l'utilizzazione degli strumenti  per
la gestione integrata e  partecipata  delle  acque  sul  modello  dei
contratti di fiume, comunque denominati. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad
erogare contributi e definire i criteri, le modalita'  ed  i  termini
per la loro concessione. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2013,  si  fa  fronte
con le risorse allocate nell'upb U0114 "Azioni  per  l'impiego  delle
risorse idriche" del bilancio di previsione 2013.