Art. 8 
Ristrutturazione e razionalizzazione  delle  societa'  controllate  e
  cessione di  quote  di  partecipazione  di  minoranza  in  societa'
  detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione. 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art.  4,  comma  3-sexies,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario", convertito con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, entro novanta  giorni
dall'entrata in vigore della  presente  legge,  la  Giunta  regionale
predispone appositi piani  di  ristrutturazione  e  razionalizzazione
delle  societa'  controllate,  da  sottoporre  all'approvazione   del
Consiglio regionale, ai fini  della  individuazione  delle  attivita'
connesse all'esercizio delle funzioni amministrative di cui  all'art.
118 della Costituzione. 
  2.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  a  compiere  tutte   le
operazioni necessarie per l'attuazione del  piano  di  cui  al  comma
1,inclusa l'adozione di un  programma  di  cessione  delle  quote  di
minoranza in societa', detenute, direttamente o indirettamente, dalla
Regione. 
  3. Le entrate  derivanti  dalla  alienazione  delle  partecipazioni
azionarie di cui al presente articolo sono introitate nell'upb  E0176
"Alienazione di titoli e partecipazioni" del bilancio  di  previsione
2013.