Art. 8 Ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate e cessione di quote di partecipazione di minoranza in societa' detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione. 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle societa' controllate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, ai fini della individuazione delle attivita' connesse all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 118 della Costituzione. 2. La Giunta regionale e' autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione del piano di cui al comma 1,inclusa l'adozione di un programma di cessione delle quote di minoranza in societa', detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione. 3. Le entrate derivanti dalla alienazione delle partecipazioni azionarie di cui al presente articolo sono introitate nell'upb E0176 "Alienazione di titoli e partecipazioni" del bilancio di previsione 2013.