(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 17 aprile 2013) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a il seguente regolamento: (Omissis). Art. 1 Inserimento dell'art. 9-bis del d.p.g.r. 14/R/2004 1. Dopo l'art. 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche"), e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Limiti e condizioni per l'utilizzazione dei fanghi). - 1. Lo spandimento dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli e' consentito a condizione che sia garantito il rispetto delle norme tecniche previste dal d.lgs. 99/1992 e delle norme igienico sanitarie e di tutela ambientale vigenti e che non arrechi pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 2. Le modalita' tecniche utilizzate per lo spandimento dei fanghi di depurazione assicurano l'uniforme distribuzione dei fanghi medesimi sulla superficie di terreno interessata. 3. Ai fini di cui al comma 2, sui terreni con pendenze inferiori al 15 per cento e' fatto obbligo di utilizzare, nel rispetto della sicurezza degli operatori, carri spandiletame, ogniqualvolta il contenuto di sostanza secca dei fanghi ne renda tecnicamente possibile l'utilizzo. 4. Nel caso in cui i fanghi siano utilizzati mediante iniezione diretta nel suolo, la stessa e' effettuata tra i 20 e i 40 centimetri di profondita' dalla superficie di terreno interessata. 5. L'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, qualunque sia la tecnica impiegata, e' effettuata con modalita' che, in relazione alle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dei terreni, garantiscano l'incorporazione nel suolo dei fanghi e limitino il ruscellamento e la diffusione di odori sgradevoli. 6. All'interno dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), la superficie autorizzata per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'art. 6, comma 1, n. 1), del d.lgs. 99/1992, non puo' superare il 3 per cento della superficie del sito medesimo ricadente nel territorio di ciascun comune.».