Art. 2 
 
            Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 14/R/2004 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del d.p.g.r. 14/R/2004, e' inserito
il seguente: 
  «2-bis. L'accumulo dei fanghi sui terreni  agricoli  e'  consentito
solo nei casi in cui lo stesso rientri nelle operazioni  strettamente
connesse alla fase di spandimento dei fanghi medesimi.». 
  2. Dopo il comma 2 bis dell'art.  12  del  d.p.g.r.  14/R/2004,  e'
inserito il seguente: 
  «2-ter. Nei casi in cui e' consentito  l'accumulo,  i  fanghi  sono
interrati mediante aratura durante le operazioni  di  spandimento,  o
immediatamente dopo le stesse, e comunque entro le  ore  ventiquattro
del medesimo giorno in cui e' stato effettuato lo scarico al suolo.».