Art. 20 
 
             Modifica all'art. 9 ter della l.r. 56/1977 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977 e' sostituito  dal
seguente: 
  "1. La provincia e la citta' metropolitana, rispetto alle finalita'
della presente legge, assicurano il concorso dei comuni o delle forme
associative che svolgono la funzione  in  materia  di  pianificazione
urbanistica interessati nell'ambito dell'elaborazione del  PTCP,  del
PTCM e dei PTO di loro competenza o a loro affidati.". 
  2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 9 ter della l.r.  56/1977,
le parole "dei presidenti delle comunita'  montane"  sono  sostituite
dalle parole "dei rappresentanti delle forme associative che svolgono
la funzione in materia di pianificazione urbanistica". 
  3. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 9 ter della  l.r.  56/1977
le parole "delle comunita'  montane"  sono  sostituite  dalle  parole
"delle unioni montane di comuni". 
  4. Al comma 4 dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977 le parole  "Giunta
provinciale" sono sostituite dalla parola  "provincia"  e  le  parole
"Giunta  metropolitana"  sono   sostituite   dalle   parole   "citta'
metropolitana". 
  5. Il comma 5 dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977 e' sostituito  dal
seguente: 
  "5. Dell'avvenuto concorso dei comuni o delle forme associative che
svolgono la funzione in materia  di  pianificazione  urbanistica,  la
provincia e la citta' metropolitana devono dare riscontro documentato
in sede di adozione dei singoli piani territoriali.". 
  6. Nella rubrica dell'art. 9  ter  della  l.r.  56/1977  le  parole
"delle comunita' montane" sono sostituite dalle parole  "delle  forme
associative che svolgono la funzione  in  materia  di  pianificazione
urbanistica".