Art. 20 Modifica all'art. 9 ter della l.r. 56/1977 1. Il comma 1 dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "1. La provincia e la citta' metropolitana, rispetto alle finalita' della presente legge, assicurano il concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessati nell'ambito dell'elaborazione del PTCP, del PTCM e dei PTO di loro competenza o a loro affidati.". 2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977, le parole "dei presidenti delle comunita' montane" sono sostituite dalle parole "dei rappresentanti delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica". 3. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977 le parole "delle comunita' montane" sono sostituite dalle parole "delle unioni montane di comuni". 4. Al comma 4 dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977 le parole "Giunta provinciale" sono sostituite dalla parola "provincia" e le parole "Giunta metropolitana" sono sostituite dalle parole "citta' metropolitana". 5. Il comma 5 dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "5. Dell'avvenuto concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia e la citta' metropolitana devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli piani territoriali.". 6. Nella rubrica dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977 le parole "delle comunita' montane" sono sostituite dalle parole "delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica".