Art. 28 
 
              Modifiche all'art. 14 della l.r. 56/1977 
 
  1. La lettera a) del numero 1) del comma 1 dell'art. 14 della  l.r.
56/1977 e' sostituita dalla seguente: 
  "a) gli obiettivi e i criteri posti a  base  dell'elaborazione  del
piano e gli approfondimenti riferiti all'interpretazione  strutturale
del territorio, con la precisazione del relativo  arco  temporale  di
riferimento,  riconoscendone  i  caratteri  socioeconomici,   fisici,
paesaggistici, ecologici e culturali;". 
  2. La lettera c) del numero 1 del comma 1 dell'art. 14  della  l.r.
56/1977 e' sostituita dalla seguente: 
  "c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di  recupero  del
patrimonio edilizio esistente e di nuovi insediamenti, anche ai  fini
dell'edilizia sociale, nonche'  al  reperimento  delle  aree,  per  i
servizi e le attrezzature, necessarie  per  soddisfare  i  fabbisogni
pregressi  e  previsti  in  relazione  agli  standard  fissati  dalla
presente legge;". 
  3. Alla lettera d bis) del numero 1) del comma 1 dell'art. 14 della
l.r. 56/1977, le parole  "all'art.  3  della  legge  regionale  sulla
disciplina  del  commercio  in  Piemonte  in  attuazione  del  d.lgs.
114/1998" sono sostituite dalle seguenti: "alla  normativa  regionale
sulla disciplina del commercio". 
  4. Alla lettera a) del numero 2) del comma  1  dell'art.  14  della
l.r.  56/1977,  le  parole  "le  caratteristiche  geomorfologiche  ed
idrologiche" sono sostituite dalle seguenti "gli  aspetti  geologici,
idraulici e sismici", prima  delle  parole  "l'uso  del  suolo"  sono
inserite  le  seguenti  "la  capacita'  d'uso  e"  e  le  parole  "ed
ambientale" sono sostituite dalle seguenti "e paesaggistico". 
  5. Alla lettera c) del numero 2) del comma  1  dell'art.  14  della
l.r.  56/1977,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
comprensiva  della  quantificazione   della   capacita'   insediativa
residenziale di cui all'art. 20". 
  6. Dopo la lettera c) del numero 2) del comma 1 dell'art. 14  della
l.r. 56/1977 e' aggiunta la seguente: 
  "c bis) la relazione di compatibilita' delle aree oggetto di  nuova
previsione  o  di  trasformazione  con  la  classificazione  acustica
predisposta  ai  sensi  della  normativa  regionale  in  materia   di
inquinamento acustico, che in caso di VAS e'  analizzata  e  valutata
nell'ambito di tale procedura;". 
  7. Prima della lettera a) del numero 3) del comma  1  dell'art.  14
della l.r. 56/1977 e' inserita la seguente: 
  "0a) l'illustrazione del rapporto tra le previsioni del piano e gli
strumenti di pianificazione di cui al Titolo II;". 
  8. Dopo la lettera d) del numero 3) del comma 1 dell'art. 14  della
l.r. 56/1977 sono aggiunte le seguenti: 
  "d bis) l'illustrazione del rapporto tra le previsioni del piano  e
la perimetrazione del centro abitato di cui  all'art.  12,  comma  2,
numero 5 bis); 
  d ter) la completa rappresentazione dei vincoli che  insistono  sul
territorio;". 
  9. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 e'
aggiunto il seguente: 
  "4 bis) gli elaborati relativi al processo di VAS, i cui  contenuti
sono  ulteriormente   specificati   dalle   normative   di   settore,
comprendenti: 
    a)  il  documento  per  la  verifica  di  assoggettabilita'  alla
valutazione o finalizzato alla fase di specificazione  dei  contenuti
del rapporto ambientale; 
    b) il rapporto ambientale, con la relativa sintesi  non  tecnica,
che analizza gli aspetti necessari per la conduzione del processo  di
VAS, compresa la valutazione delle alternative; 
    c) il piano di monitoraggio ambientale.". 
  10. Al comma 2 dell'art. 14 della l.r. 56/1977, le parole "ai sensi
dell'art. 6 del d.lgs. 114/1998 e degli indirizzi e  dei  criteri  di
cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina  del  commercio
in Piemonte  in  attuazione  del  decreto  legislativo  stesso"  sono
sostituite dalle seguenti: ", secondo quanto previsto dagli indirizzi
e dai criteri di cui alla normativa regionale  sulla  disciplina  del
commercio". 
  11. Il comma 3 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 e' abrogato. 
  12. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della l.r. 56/1977  sono  aggiunti
in fine i seguenti: 
  "3 bis. La proposta tecnica del progetto preliminare e'  costituita
dagli elaborati relativi al procedimento di VAS di cui  al  comma  1,
numero 4 bis), lettera a), dagli elaborati di  cui  all'articolo  15,
comma 2 e dagli elementi essenziali dei seguenti elaborati: 
    a) relazione illustrativa di cui al comma 1, numero 1); 
    b) allegati tecnici di cui al comma 1, numero 2); 
    c) tavole di piano di cui al comma 1, numero 3), lettere a) e b); 
    d) norme di attuazione di cui al comma 1, numero 4); 
    e) documenti per la pianificazione commerciale di cui al comma 2. 
  3 ter. La proposta tecnica del progetto  definitivo  e'  costituita
dagli elaborati di cui ai commi 1 e 2. 
  3 quater.  Gli  elaborati  delle  varianti  al  PRG  possono  avere
contenuto limitato alla considerazione delle  aree  o  degli  aspetti
oggetto della variante e devono esprimere, in modo chiaro e  univoco,
le modificazioni che la variante produce al PRG. 
  3 quinquies. Con proprio provvedimento, la Giunta  regionale  detta
specifiche disposizioni relative alla redazione degli  elaborati  del
PRG e delle varianti di cui agli articoli 17 e  17  bis,  nonche'  le
disposizioni volte a perseguire l'uniformita'  e  l'informatizzazione
degli elaborati medesimi.".