Art. 28 Modifiche all'art. 14 della l.r. 56/1977 1. La lettera a) del numero 1) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 e' sostituita dalla seguente: "a) gli obiettivi e i criteri posti a base dell'elaborazione del piano e gli approfondimenti riferiti all'interpretazione strutturale del territorio, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento, riconoscendone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali;". 2. La lettera c) del numero 1 del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 e' sostituita dalla seguente: "c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuovi insediamenti, anche ai fini dell'edilizia sociale, nonche' al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standard fissati dalla presente legge;". 3. Alla lettera d bis) del numero 1) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977, le parole "all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998" sono sostituite dalle seguenti: "alla normativa regionale sulla disciplina del commercio". 4. Alla lettera a) del numero 2) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977, le parole "le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche" sono sostituite dalle seguenti "gli aspetti geologici, idraulici e sismici", prima delle parole "l'uso del suolo" sono inserite le seguenti "la capacita' d'uso e" e le parole "ed ambientale" sono sostituite dalle seguenti "e paesaggistico". 5. Alla lettera c) del numero 2) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comprensiva della quantificazione della capacita' insediativa residenziale di cui all'art. 20". 6. Dopo la lettera c) del numero 2) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 e' aggiunta la seguente: "c bis) la relazione di compatibilita' delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, che in caso di VAS e' analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;". 7. Prima della lettera a) del numero 3) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 e' inserita la seguente: "0a) l'illustrazione del rapporto tra le previsioni del piano e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II;". 8. Dopo la lettera d) del numero 3) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 sono aggiunte le seguenti: "d bis) l'illustrazione del rapporto tra le previsioni del piano e la perimetrazione del centro abitato di cui all'art. 12, comma 2, numero 5 bis); d ter) la completa rappresentazione dei vincoli che insistono sul territorio;". 9. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 e' aggiunto il seguente: "4 bis) gli elaborati relativi al processo di VAS, i cui contenuti sono ulteriormente specificati dalle normative di settore, comprendenti: a) il documento per la verifica di assoggettabilita' alla valutazione o finalizzato alla fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; b) il rapporto ambientale, con la relativa sintesi non tecnica, che analizza gli aspetti necessari per la conduzione del processo di VAS, compresa la valutazione delle alternative; c) il piano di monitoraggio ambientale.". 10. Al comma 2 dell'art. 14 della l.r. 56/1977, le parole "ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 114/1998 e degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo stesso" sono sostituite dalle seguenti: ", secondo quanto previsto dagli indirizzi e dai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio". 11. Il comma 3 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 e' abrogato. 12. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 sono aggiunti in fine i seguenti: "3 bis. La proposta tecnica del progetto preliminare e' costituita dagli elaborati relativi al procedimento di VAS di cui al comma 1, numero 4 bis), lettera a), dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2 e dagli elementi essenziali dei seguenti elaborati: a) relazione illustrativa di cui al comma 1, numero 1); b) allegati tecnici di cui al comma 1, numero 2); c) tavole di piano di cui al comma 1, numero 3), lettere a) e b); d) norme di attuazione di cui al comma 1, numero 4); e) documenti per la pianificazione commerciale di cui al comma 2. 3 ter. La proposta tecnica del progetto definitivo e' costituita dagli elaborati di cui ai commi 1 e 2. 3 quater. Gli elaborati delle varianti al PRG possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono esprimere, in modo chiaro e univoco, le modificazioni che la variante produce al PRG. 3 quinquies. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del PRG e delle varianti di cui agli articoli 17 e 17 bis, nonche' le disposizioni volte a perseguire l'uniformita' e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.".