Art. 3 Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 56/1977 1. L'art. 2 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Soggetti della pianificazione del territorio). - 1. I soggetti della pianificazione del territorio sono: a) la Regione; b) le province e, ove istituita, la citta' metropolitana, per quanto attribuito dalle disposizioni in materia di enti locali; c) i comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica.".