Art. 3 
 
             Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 2 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2. (Soggetti della pianificazione del  territorio).  -  1.  I
soggetti della pianificazione del territorio sono: 
    a) la Regione; 
    b) le province e, ove istituita,  la  citta'  metropolitana,  per
quanto attribuito dalle disposizioni in materia di enti locali; 
    c) i comuni o le forme associative che svolgono  la  funzione  in
materia di pianificazione urbanistica.".