Art. 30 
 
            Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 15 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 15. (Formazione e approvazione del piano regolatore  generale
comunale e delle sue varianti generali e strutturali). - 1. Il comune
o  la  forma  associativa  che  svolge  la  funzione  in  materia  di
pianificazione  urbanistica,  in  qualita'  di  soggetto  proponente,
definisce  la  proposta  tecnica  del  progetto  preliminare,   anche
avvalendosi di propri studi, analisi e rappresentazioni, nonche'  dei
materiali informativi  messi  a  disposizione  dalla  Regione,  dalla
provincia e dalla citta' metropolitana e la adotta con  deliberazione
del consiglio. La proposta tecnica del progetto preliminare comprende
gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 3 bis. 
  2. La proposta tecnica del progetto preliminare di cui al  comma  1
contiene altresi': 
    a) la documentazione inerente agli aspetti geologici, idraulici e
sismici prevista dalle specifiche normative in materia, per i  comuni
non adeguati al PAI e per quelli gia' adeguati al PAI  che  intendono
proporre modifiche al quadro del dissesto individuato nello strumento
urbanistico   vigente,   nel    caso    di    variante    strutturale
territorialmente puntuale; la suddetta documentazione deve riguardare
un intorno significativo dell'area oggetto di variante; 
    b) la certificazione del professionista incaricato, per i  comuni
gia' adeguati al PAI  che  non  prevedono  modifiche  al  quadro  del
dissesto  individuato  dallo  strumento  urbanistico  vigente;   tale
certificazione conferma l'adeguamento dello strumento urbanistico  al
PAI. 
  3. La documentazione di cui al comma 2, in quanto parte  integrante
della proposta tecnica del progetto preliminare,  e'  valutata  dalle
strutture competenti, che  si  esprimono  tramite  il  rappresentante
della  Regione  nella  prima   conferenza   di   copianificazione   e
valutazione di cui all'art. 15 bis, secondo le modalita' previste con
provvedimenti della Giunta regionale. 
  4. La proposta tecnica del progetto preliminare, completa  di  ogni
suo elaborato,  e'  pubblicata  sul  sito  informatico  del  soggetto
proponente per trenta giorni; della pubblicazione  e'  data  adeguata
notizia e la proposta e' esposta in pubblica visione.  Chiunque  puo'
presentare osservazioni e proposte con le modalita' e nei tempi,  che
non possono  essere  inferiori  a  quindici  giorni,  indicati  nella
proposta tecnica. Il documento preliminare per la specificazione  dei
contenuti  del  rapporto  ambientale  o,   nel   caso   di   varianti
strutturali, il documento per la verifica di  assoggettabilita'  alla
VAS  e'  trasmesso  ai  soggetti  competenti  in  materia  ambientale
interessati agli  effetti  che  l'attuazione  del  piano  puo'  avere
sull'ambiente e all'autorita' competente per la VAS. 
  5.  Contestualmente  alla  pubblicazione,  il  soggetto  proponente
convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione di  cui
all'art.  15  bis,  trasmettendo  ai  partecipanti,  ove   non   gia'
provveduto, i relativi atti; la conferenza ha per  oggetto  l'analisi
di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica  del  progetto
preliminare. 
  6. Entro novanta giorni dalla  prima  seduta  della  conferenza  di
copianificazione  e  valutazione,  i  soggetti  partecipanti  di  cui
all'art. 15 bis, commi  2  e  3,  esprimono  la  propria  valutazione
tramite osservazioni e contributi in merito: 
    a)  alla  proposta  tecnica   del   progetto   preliminare,   con
particolare riferimento alla sua coerenza con  i  piani  e  programmi
vigenti di livello regionale, provinciale e metropolitano; 
    b) alla specificazione dei contenuti del rapporto  ambientale  o,
per le varianti strutturali, alla necessita' di assoggettare a VAS la
variante;  in  caso  di  assoggettabilita'  forniscono  elementi   di
specificazione  per  il   rapporto   ambientale;   il   provvedimento
conclusivo della verifica di assoggettabilita' e' pubblicato sul sito
informatico del soggetto proponente. 
  7. Il soggetto proponente, avvalendosi  delle  osservazioni  e  dei
contributi  espressi   dalla   conferenza   di   copianificazione   e
valutazione, predispone il progetto  preliminare  del  piano  che  e'
adottato dal consiglio. 
  8. Il progetto preliminare del piano, di  cui  al  comma  7,  ha  i
contenuti dell'art. 14; esso contiene, altresi', gli elaborati di cui
al comma 2, nonche', ove necessario,  il  rapporto  ambientale  e  la
relativa sintesi non tecnica. 
  9. Il piano adottato, completo di ogni suo elaborato, e' pubblicato
per sessanta giorni sul sito  informatico  del  soggetto  proponente,
assicurando ampia diffusione all'informazione e trasmesso ai soggetti
competenti in materia ambientale; il piano  e'  esposto  in  pubblica
visione. Entro tale termine chiunque puo'  formulare  osservazioni  e
proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente agli  aspetti
urbanistici e agli aspetti ambientali. 
  10. Il soggetto proponente, valutate le osservazioni e le  proposte
pervenute, definisce la proposta tecnica del progetto definitivo  del
piano, con i contenuti di  cui  all'art.  14,  che  e'  adottata  con
deliberazione della giunta, salva diversa disposizione dello statuto.
Non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche
introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni. Le osservazioni
devono essere riferite agli ambiti e  alle  previsioni  del  piano  o
della variante; l'inserimento di eventuali  nuove  aree  in  sede  di
proposta  tecnica  del   progetto   definitivo,   a   seguito   delle
osservazioni pervenute, deve  essere  accompagnato  dall'integrazione
degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2) e, ove
necessario, degli elaborati tecnici di  cui  all'art.  14,  comma  1,
numero 4 bis). 
  11.  Il  soggetto  proponente  convoca  la  seconda  conferenza  di
copianificazione e valutazione di cui all'art. 15  bis,  trasmettendo
ai partecipanti  i  relativi  atti;  la  conferenza  esprime  la  sua
valutazione  nei  successivi  centoventi  giorni  e  ha  per  oggetto
l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica  del
progetto definitivo. La conferenza di copianificazione e valutazione: 
    a) decide sulla proposta tecnica del  progetto  definitivo  dello
strumento urbanistico; 
    b) fornisce pareri e contributi per la  formulazione  del  parere
motivato relativo al processo di VAS. 
  12. Con  il  consenso  unanime  dei  soggetti  partecipanti  aventi
diritto   di   voto,   il   termine   della   prima   conferenza   di
copianificazione e valutazione puo' essere prorogato per non piu'  di
trenta giorni e quello della seconda per non piu' di sessanta giorni. 
  13. Il soggetto proponente provvede, anche attraverso un  confronto
collaborativo con l'autorita' competente per la VAS,  alla  revisione
della  proposta  tecnica  del  progetto  definitivo,  ai  fini  della
predisposizione del progetto definitivo dello strumento  urbanistico.
A tal fine si avvale: 
    a) delle osservazioni e dei contributi espressi nell'ambito della
seconda conferenza di copianificazione e valutazione; 
    b)  del  parere  motivato  relativo  al  processo  di  VAS,   ove
necessario, emesso dall'autorita' competente  per  la  VAS  in  tempo
utile per la redazione del progetto definitivo. 
  14. Lo strumento urbanistico e'  approvato  con  deliberazione  del
consiglio, che si esprime sulle osservazioni e  proposte  di  cui  al
comma 9 e che da' atto di aver recepito integralmente gli esiti della
seconda conferenza di copianificazione e valutazione; se il  soggetto
proponente non accetta  integralmente  gli  esiti  della  conferenza,
puo', entro trenta giorni, riproporre gli aspetti su cui dissente  ad
una  ulteriore  e  definitiva  conferenza   di   copianificazione   e
valutazione che, entro trenta giorni dalla prima seduta,  esprime  la
propria decisione definitiva; lo strumento  urbanistico  puo'  essere
approvato solo se adeguato a tale definitiva valutazione. 
  15. La deliberazione di cui al comma 14: 
    a)  contiene  la  dichiarazione   della   capacita'   insediativa
residenziale definitiva di cui all'art. 20, efficace  anche  ai  fini
dell'applicazione dell'art. 17, comma 5; 
    b) in caso di  VAS,  e'  accompagnata  da  una  dichiarazione  di
sintesi  nella  quale  sono  indicate  le  modalita'   con   cui   le
considerazioni  ambientali  sono  state  integrate  nello   strumento
urbanistico, come si e' tenuto conto del rapporto  ambientale,  quali
sono le ragioni delle scelte dello strumento urbanistico  anche  alla
luce delle possibili alternative individuate e come sono  definite  e
organizzate  le  procedure  di  monitoraggio  sull'attuazione   dello
strumento urbanistico. 
  16. Lo strumento urbanistico entra in vigore con  la  pubblicazione
sul  bollettino  ufficiale  della  Regione  della  deliberazione   di
approvazione a cura del soggetto proponente ed e' esposto in tutti  i
suoi elaborati, in pubblica e continua visione sul  sito  informatico
del soggetto stesso. L'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI
o al PTCP secondo i disposti di cui all'art. 5, comma 4,  attribuisce
alle disposizioni dello strumento urbanistico medesimo la valenza  di
norme regolatrici delle aree interessate da condizioni di dissesto. 
  17. Lo strumento urbanistico approvato e' trasmesso  senza  ritardo
alla Regione, alla provincia  e  alla  citta'  metropolitana  a  fini
conoscitivi e di  monitoraggio;  per  tale  trasmissione  si  applica
quanto previsto all'art. 3, comma 3. 
  18. Il soggetto proponente, a seguito delle intervenute modifiche e
varianti,  e'  tenuto  al  costante  aggiornamento  dello   strumento
urbanistico posto in pubblicazione sul proprio sito informatico.".