Art. 30 Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 56/1977 1. L'art. 15 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 15. (Formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali). - 1. Il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, in qualita' di soggetto proponente, definisce la proposta tecnica del progetto preliminare, anche avvalendosi di propri studi, analisi e rappresentazioni, nonche' dei materiali informativi messi a disposizione dalla Regione, dalla provincia e dalla citta' metropolitana e la adotta con deliberazione del consiglio. La proposta tecnica del progetto preliminare comprende gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 3 bis. 2. La proposta tecnica del progetto preliminare di cui al comma 1 contiene altresi': a) la documentazione inerente agli aspetti geologici, idraulici e sismici prevista dalle specifiche normative in materia, per i comuni non adeguati al PAI e per quelli gia' adeguati al PAI che intendono proporre modifiche al quadro del dissesto individuato nello strumento urbanistico vigente, nel caso di variante strutturale territorialmente puntuale; la suddetta documentazione deve riguardare un intorno significativo dell'area oggetto di variante; b) la certificazione del professionista incaricato, per i comuni gia' adeguati al PAI che non prevedono modifiche al quadro del dissesto individuato dallo strumento urbanistico vigente; tale certificazione conferma l'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI. 3. La documentazione di cui al comma 2, in quanto parte integrante della proposta tecnica del progetto preliminare, e' valutata dalle strutture competenti, che si esprimono tramite il rappresentante della Regione nella prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis, secondo le modalita' previste con provvedimenti della Giunta regionale. 4. La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, e' pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubblicazione e' data adeguata notizia e la proposta e' esposta in pubblica visione. Chiunque puo' presentare osservazioni e proposte con le modalita' e nei tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nella proposta tecnica. Il documento preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, nel caso di varianti strutturali, il documento per la verifica di assoggettabilita' alla VAS e' trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti che l'attuazione del piano puo' avere sull'ambiente e all'autorita' competente per la VAS. 5. Contestualmente alla pubblicazione, il soggetto proponente convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis, trasmettendo ai partecipanti, ove non gia' provveduto, i relativi atti; la conferenza ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto preliminare. 6. Entro novanta giorni dalla prima seduta della conferenza di copianificazione e valutazione, i soggetti partecipanti di cui all'art. 15 bis, commi 2 e 3, esprimono la propria valutazione tramite osservazioni e contributi in merito: a) alla proposta tecnica del progetto preliminare, con particolare riferimento alla sua coerenza con i piani e programmi vigenti di livello regionale, provinciale e metropolitano; b) alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, per le varianti strutturali, alla necessita' di assoggettare a VAS la variante; in caso di assoggettabilita' forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale; il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilita' e' pubblicato sul sito informatico del soggetto proponente. 7. Il soggetto proponente, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla conferenza di copianificazione e valutazione, predispone il progetto preliminare del piano che e' adottato dal consiglio. 8. Il progetto preliminare del piano, di cui al comma 7, ha i contenuti dell'art. 14; esso contiene, altresi', gli elaborati di cui al comma 2, nonche', ove necessario, il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica. 9. Il piano adottato, completo di ogni suo elaborato, e' pubblicato per sessanta giorni sul sito informatico del soggetto proponente, assicurando ampia diffusione all'informazione e trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale; il piano e' esposto in pubblica visione. Entro tale termine chiunque puo' formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente agli aspetti urbanistici e agli aspetti ambientali. 10. Il soggetto proponente, valutate le osservazioni e le proposte pervenute, definisce la proposta tecnica del progetto definitivo del piano, con i contenuti di cui all'art. 14, che e' adottata con deliberazione della giunta, salva diversa disposizione dello statuto. Non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni. Le osservazioni devono essere riferite agli ambiti e alle previsioni del piano o della variante; l'inserimento di eventuali nuove aree in sede di proposta tecnica del progetto definitivo, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 4 bis). 11. Il soggetto proponente convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis, trasmettendo ai partecipanti i relativi atti; la conferenza esprime la sua valutazione nei successivi centoventi giorni e ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto definitivo. La conferenza di copianificazione e valutazione: a) decide sulla proposta tecnica del progetto definitivo dello strumento urbanistico; b) fornisce pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al processo di VAS. 12. Con il consenso unanime dei soggetti partecipanti aventi diritto di voto, il termine della prima conferenza di copianificazione e valutazione puo' essere prorogato per non piu' di trenta giorni e quello della seconda per non piu' di sessanta giorni. 13. Il soggetto proponente provvede, anche attraverso un confronto collaborativo con l'autorita' competente per la VAS, alla revisione della proposta tecnica del progetto definitivo, ai fini della predisposizione del progetto definitivo dello strumento urbanistico. A tal fine si avvale: a) delle osservazioni e dei contributi espressi nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione e valutazione; b) del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario, emesso dall'autorita' competente per la VAS in tempo utile per la redazione del progetto definitivo. 14. Lo strumento urbanistico e' approvato con deliberazione del consiglio, che si esprime sulle osservazioni e proposte di cui al comma 9 e che da' atto di aver recepito integralmente gli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione; se il soggetto proponente non accetta integralmente gli esiti della conferenza, puo', entro trenta giorni, riproporre gli aspetti su cui dissente ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione che, entro trenta giorni dalla prima seduta, esprime la propria decisione definitiva; lo strumento urbanistico puo' essere approvato solo se adeguato a tale definitiva valutazione. 15. La deliberazione di cui al comma 14: a) contiene la dichiarazione della capacita' insediativa residenziale definitiva di cui all'art. 20, efficace anche ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 5; b) in caso di VAS, e' accompagnata da una dichiarazione di sintesi nella quale sono indicate le modalita' con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nello strumento urbanistico, come si e' tenuto conto del rapporto ambientale, quali sono le ragioni delle scelte dello strumento urbanistico anche alla luce delle possibili alternative individuate e come sono definite e organizzate le procedure di monitoraggio sull'attuazione dello strumento urbanistico. 16. Lo strumento urbanistico entra in vigore con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione a cura del soggetto proponente ed e' esposto in tutti i suoi elaborati, in pubblica e continua visione sul sito informatico del soggetto stesso. L'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'art. 5, comma 4, attribuisce alle disposizioni dello strumento urbanistico medesimo la valenza di norme regolatrici delle aree interessate da condizioni di dissesto. 17. Lo strumento urbanistico approvato e' trasmesso senza ritardo alla Regione, alla provincia e alla citta' metropolitana a fini conoscitivi e di monitoraggio; per tale trasmissione si applica quanto previsto all'art. 3, comma 3. 18. Il soggetto proponente, a seguito delle intervenute modifiche e varianti, e' tenuto al costante aggiornamento dello strumento urbanistico posto in pubblicazione sul proprio sito informatico.".