Art. 35 Inserimento dell'art. 17 bis nella l.r. 56/1977 1. Dopo l'art. 17 della l.r. 56/1977, e' inserito il seguente: "Art. 17-bis. (Varianti semplificate). - 1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonche' quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa. 2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento: a) il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale; b) l'amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilita' tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990 e delle altre normative di settore; c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la citta' metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la conferenza da' mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento, della conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni e' possibile presentare osservazioni; e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni; f) l'accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, e' ratificato entro i successivi trenta giorni dal consiglio del comune o dei comuni interessati, pena la decadenza; esso comporta l'approvazione della variante; g) la variante e' efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dell'atto formale del legale rappresentante dell'amministrazione competente, recante l'approvazione dell'accordo. 3. Nel caso di interventi soggetti a procedure autorizzative semplificate in materia di ambiente ed energia, le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); l'approvazione del progetto da parte della conferenza comporta l'efficacia della relativa variante urbanistica, che in seguito e' pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione a cura del responsabile del procedimento. 4. Nei casi previsti dall'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, l'interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attivita' da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale, secondo il seguente procedimento: a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilita' tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 e delle altre normative di settore; b) la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la citta' metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; c) nel caso di espressione negativa, il responsabile del SUAP restituisce gli atti al proponente e comunica le risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati; d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni e' possibile presentare osservazioni; e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e, previa acquisizione dell'assenso della Regione, si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni; f) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante e' efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 5. Per i progetti relativi ad interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali, erogati attraverso la programmazione regionale, nonche' nei casi previsti dall'art. 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante e' ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante e' efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 6. Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita', la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante e' ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante e' efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la medesima variante urbanistica e', altresi', possibile applicare la procedura semplificata di cui all'art. 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni e' possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del d.p.r. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante e' efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 7. Sono vincolanti, ancorche' minoritari all'interno delle conferenze di cui al presente articolo, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento e alla conformita' agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosita' e rischio geologico, aree di elevata fertilita', infrastrutture ovvero in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilita' di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purche' anch'esse dotate di formale efficacia, nonche' per violazione della presente legge. 8. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilita' al processo di VAS, ad eccezione dei casi esclusi di cui ai commi 11 e 12. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilita' e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione. 9. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, puo' attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilita'. 10. L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorita' competente per la VAS, purche' dotata della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7; i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilita', forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale. Nei casi di esclusione di cui ai commi 11 e 12, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante e' esclusa dal processo di valutazione. 11. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo limitate funzionalmente e territorialmente all'adeguamento urbanistico dell'area di localizzazione di un intervento, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA. 12. Sono, altresi', escluse dal processo di VAS le varianti per le quali ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) non recano la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA; b) non prevedono la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'art. 14, comma 1, numero 3), lettera d bis); c) non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative; d) non incidono sulla tutela esercitata ai sensi dell'art. 24; e) non comportano variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente. 13. Per le varianti di cui al presente articolo, riguardanti interventi assoggettati alle procedure di VIA, sono fatti salvi i tempi previsti dalla normativa in materia ambientale per l'espletamento delle procedure stesse. 14. Fatto salvo quanto previsto all'art. 14, gli elaborati delle varianti di cui al presente articolo possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono prevedere: a) la relazione illustrativa; b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con la relativa carta di sintesi, nonche' le indagini sismiche qualora necessarie ai sensi della normativa di settore; c) la relazione geologico tecnica; d) le tavole di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; e) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; f) le tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; g) le norme di attuazione. 15. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla disciplina dei procedimenti di cui al presente articolo, alla redazione degli elaborati di cui al comma 14, nonche' le disposizioni volte a perseguire l'uniformita' e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.".