Art. 35 
 
           Inserimento dell'art. 17 bis nella l.r. 56/1977 
 
  1. Dopo l'art. 17 della l.r. 56/1977, e' inserito il seguente: 
  "Art.  17-bis.  (Varianti  semplificate).  -   1.   Sono   varianti
semplificate  al  PRG  quelle  necessarie  per   l'attuazione   degli
strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla  normativa
vigente, nonche' quelle formate ai  sensi  di  normative  settoriali,
volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa. 
  2. Nel caso in cui le iniziative  di  interesse  pubblico,  attuate
attraverso gli accordi di programma di cui all'art.  34  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali),  comportino  variazioni  allo
strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento: 
    a) il soggetto proponente  l'opera  o  l'intervento,  pubblico  o
privato, presenta la  proposta,  comprensiva  degli  elaborati  della
variante urbanistica e, ove necessario,  degli  elaborati  di  natura
ambientale; 
    b) l'amministrazione competente  individua  il  responsabile  del
procedimento,  che,  verificata  la  procedibilita'   tecnica   della
proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la  conferenza
di servizi ai sensi della legge 241/1990 e delle altre  normative  di
settore; 
    c) la conferenza di servizi si esprime  in  via  ordinaria  entro
trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano
il  comune  o  i  comuni  interessati,  la   provincia,   la   citta'
metropolitana e la Regione, la quale si esprime  tramite  il  proprio
rappresentante unico; 
    d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la
conferenza da'  mandato  al  responsabile  del  procedimento  per  la
pubblicazione  del  progetto   dell'intervento,   della   conseguente
variante urbanistica, comprensiva delle  eventuali  condizioni  poste
dalla conferenza, sul sito informatico  degli  enti  interessati  per
quindici giorni consecutivi; entro i successivi  quindici  giorni  e'
possibile presentare osservazioni; 
    e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e
si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta
giorni; 
    f) l'accordo di programma, sottoscritto dagli  enti  interessati,
e' ratificato entro i successivi  trenta  giorni  dal  consiglio  del
comune o dei comuni interessati, pena  la  decadenza;  esso  comporta
l'approvazione della variante; 
    g) la variante e' efficace  in  seguito  alla  pubblicazione  sul
bollettino ufficiale  della  Regione  dell'atto  formale  del  legale
rappresentante     dell'amministrazione      competente,      recante
l'approvazione dell'accordo. 
  3. Nel  caso  di  interventi  soggetti  a  procedure  autorizzative
semplificate  in  materia  di  ambiente  ed  energia,   le   varianti
urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui  al
comma 2, lettere a), b), c), d) e e); l'approvazione del progetto  da
parte della conferenza comporta l'efficacia della  relativa  variante
urbanistica, che in seguito e' pubblicata  sul  bollettino  ufficiale
della Regione a cura del responsabile del procedimento. 
  4.  Nei  casi  previsti  dall'art.  8,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,  n.  160  recante  il
regolamento per la semplificazione ed il  riordino  della  disciplina
sullo sportello unico  per  le  attivita'  produttive,  l'interessato
chiede  al  responsabile  dello  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive  (SUAP)  la  convocazione  della  conferenza  di  servizi,
presentando  contestualmente   il   progetto   delle   attivita'   da
insediarsi,  completo  della  proposta   di   variante   urbanistica,
comprendente, ove necessario, gli  elaborati  di  natura  ambientale,
secondo il seguente procedimento: 
    a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti
ricevuti e la  procedibilita'  tecnica  della  proposta,  convoca  la
conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli da 14
a 14 quinquies della  legge  241/1990  e  delle  altre  normative  di
settore; 
    b) la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni  dalla
data di convocazione; alla  conferenza  partecipano  il  comune  o  i
comuni interessati,  la  provincia,  la  citta'  metropolitana  e  la
Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; 
    c) nel caso di espressione negativa,  il  responsabile  del  SUAP
restituisce gli atti al proponente e comunica le risultanze in  forma
scritta, fissando  un  termine  per  la  risposta  alle  osservazioni
ostative e la ripresentazione degli elaborati; 
    d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il
responsabile  del  SUAP  cura   la   pubblicazione   della   variante
urbanistica,  comprensiva  delle  eventuali  condizioni  poste  dalla
conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per  quindici
giorni consecutivi,  nel  rispetto  della  normativa  in  materia  di
segreto industriale e aziendale; entro i successivi  quindici  giorni
e' possibile presentare osservazioni; 
    e) la conferenza valuta le osservazioni  eventualmente  pervenute
e,  previa  acquisizione  dell'assenso  della  Regione,  si   esprime
definitivamente entro i successivi trenta giorni; 
    f) il  responsabile  del  SUAP  trasmette  le  conclusioni  della
conferenza, unitamente agli atti tecnici, al consiglio comunale,  che
si  esprime  sulla  variante  nella  prima  seduta  utile,  pena   la
decadenza; la variante e' efficace in seguito alla pubblicazione  sul
bollettino ufficiale della Regione. 
  5. Per i progetti  relativi  ad  interventi  finanziati  con  fondi
europei, statali o regionali, erogati  attraverso  la  programmazione
regionale,  nonche'  nei  casi  previsti  dall'art.  14  della  legge
regionale 14 luglio 2009,  n.  20  (Snellimento  delle  procedure  in
materia  di  edilizia  ed  urbanistica),  le  varianti   urbanistiche
eventualmente necessarie seguono la procedura  di  cui  al  comma  2,
lettere a), b), c), d) e e); la variante e' ratificata dal  consiglio
del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la
decadenza; la variante e' efficace in seguito alla pubblicazione  sul
bollettino ufficiale della Regione. 
  6.  Per  la  realizzazione  di  un'opera  pubblica  o  di  pubblica
utilita', la variante urbanistica eventualmente necessaria  ai  sensi
dell'art. 10 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001,  n.  327  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione  per  pubblica  utilita'),
segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la
variante  e'  ratificata  dal  consiglio  del  comune  o  dei  comuni
interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la  variante
e' efficace in seguito alla pubblicazione  sul  bollettino  ufficiale
della Regione. Per la medesima  variante  urbanistica  e',  altresi',
possibile applicare la procedura semplificata di cui all'art. 19  del
d.p.r. 327/2001; in tale caso  con  l'adozione  della  variante  allo
strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, del  d.p.r.
327/2001, il comune provvede  alla  pubblicazione  della  stessa  sul
proprio sito informatico per quindici  giorni  consecutivi;  entro  i
successivi quindici giorni e' possibile presentare  osservazioni;  il
comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante  ai  sensi  del
comma 4  dell'art.  19  del  d.p.r.  327/2001,  tenendo  conto  delle
osservazioni pervenute; la  variante  e'  efficace  in  seguito  alla
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. 
  7.  Sono  vincolanti,  ancorche'   minoritari   all'interno   delle
conferenze di cui al  presente  articolo,  i  pareri  espressi  dalla
Regione   con   deliberazione   della   Giunta   regionale   relativi
all'adeguamento e alla conformita' agli strumenti  di  pianificazione
regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela  di
rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente,  beni
culturali,  pericolosita'  e  rischio  geologico,  aree  di   elevata
fertilita', infrastrutture ovvero in  merito  agli  aspetti  connessi
alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche  territoriali
o garantire la fattibilita' di  politiche  comunitarie,  nazionali  e
regionali, purche' anch'esse dotate di formale efficacia, nonche' per
violazione della presente legge. 
  8. Le varianti di cui  al  presente  articolo  sono  soggette  alla
verifica preventiva di  assoggettabilita'  al  processo  di  VAS,  ad
eccezione dei casi esclusi di cui ai commi 11 e 12. Nel caso  in  cui
il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica
di assoggettabilita' e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che
non sono stati oggetto di precedente valutazione. 
  9.  Il  soggetto  proponente,  qualora  ritenga   di   assoggettare
direttamente le varianti di cui al presente articolo alla  VAS,  puo'
attivare la fase di specificazione  senza  svolgere  la  verifica  di
assoggettabilita'. 
  10. L'amministrazione  responsabile  dei  procedimenti  di  cui  al
presente articolo svolge il ruolo di autorita' competente per la VAS,
purche' dotata della struttura di cui all'art.  3  bis,  comma  7;  i
provvedimenti in merito  alla  VAS  sono  formulati  sulla  base  dei
contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di
conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilita', forniscono
elementi di specificazione per il rapporto ambientale.  Nei  casi  di
esclusione di cui ai commi 11 e  12,  la  deliberazione  di  adozione
della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni  per
cui la variante e' esclusa dal processo di valutazione. 
  11. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente
articolo limitate funzionalmente e  territorialmente  all'adeguamento
urbanistico dell'area  di  localizzazione  di  un  intervento,  ferma
restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA. 
  12. Sono, altresi', escluse dal processo di VAS le varianti per  le
quali ricorrono tutte le seguenti condizioni: 
    a) non recano la previsione di interventi soggetti a procedure di
VIA; 
    b) non prevedono la realizzazione di  nuovi  volumi  o  di  nuove
superfici utili lorde al di fuori  delle  perimetrazioni  del  centro
abitato di cui all'art. 14, comma 1, numero 3), lettera d bis); 
    c) non riduce la tutela relativa ai beni  paesaggistici  prevista
dallo strumento urbanistico o  le  misure  di  protezione  ambientale
derivanti da disposizioni normative; 
    d) non incidono sulla tutela esercitata ai sensi dell'art. 24; 
    e) non comportano variazioni al sistema delle  tutele  ambientali
previste dal PRG vigente. 
  13. Per le  varianti  di  cui  al  presente  articolo,  riguardanti
interventi assoggettati alle procedure di VIA,  sono  fatti  salvi  i
tempi  previsti   dalla   normativa   in   materia   ambientale   per
l'espletamento delle procedure stesse. 
  14. Fatto salvo quanto previsto all'art. 14,  gli  elaborati  delle
varianti di cui al presente articolo possono avere contenuto limitato
alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante
e devono prevedere: 
    a) la relazione illustrativa; 
    b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con  la  relativa
carta di sintesi, nonche' le indagini sismiche qualora necessarie  ai
sensi della normativa di settore; 
    c) la relazione geologico tecnica; 
    d) le tavole di  piano  in  scala  non  inferiore  a  1:10.000  e
1:2.000; 
    e) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG  vigente,
con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e
1:2.000; 
    f) le tavole di variante in scala  non  inferiore  a  1:10.000  e
1:2.000; 
    g) le norme di attuazione. 
  15. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche
disposizioni relative alla disciplina  dei  procedimenti  di  cui  al
presente articolo, alla redazione degli elaborati di cui al comma 14,
nonche'  le  disposizioni  volte   a   perseguire   l'uniformita'   e
l'informatizzazione degli elaborati medesimi.".