Art. 36 
 
              Modifiche all'art. 18 della l.r. 56/1977 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 18 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1. Nel processo di formazione  del  PRG  trovano  applicazione  le
misure di salvaguardia di cui all'art. 58.". 
  2.  Al  comma  3  dell'art.  18  della  l.r.  56/1977,  le   parole
"all'affissione all'albo pretorio, per quindici  giorni  consecutivi,
di un avviso che  attesti  il  deposito  in  continua  visione  degli
elaborati del piano stesso ai sensi dell'art.  15."  sono  sostituite
dalle seguenti: "alla pubblicazione del PRG medesimo sul proprio sito
informatico.". 
  3. Il comma 5 dell'art. 18 della l.r. 56/1977 e' abrogato.