Art. 36 Modifiche all'art. 18 della l.r. 56/1977 1. Il comma 1 dell'art. 18 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "1. Nel processo di formazione del PRG trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'art. 58.". 2. Al comma 3 dell'art. 18 della l.r. 56/1977, le parole "all'affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, di un avviso che attesti il deposito in continua visione degli elaborati del piano stesso ai sensi dell'art. 15." sono sostituite dalle seguenti: "alla pubblicazione del PRG medesimo sul proprio sito informatico.". 3. Il comma 5 dell'art. 18 della l.r. 56/1977 e' abrogato.