Art. 40 Modifiche all'art. 22 della l.r. 56/1977 1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della l.r. 56/1977 e' inserito il seguente: "2-bis. Il PTCP e il PTCM possono fissare criteri per la localizzazione delle dotazioni aggiuntive di attrezzature pubbliche d'interesse generale, anche prescindendo dai limiti amministrativi dei singoli comuni. A tal fine per garantire l'ottimizzazione della distribuzione degli standard di cui al comma 1 a livello sovralocale, i comuni possono promuovere accordi territoriali ai sensi dell'art. 19 ter, che prevedano una diversa distribuzione delle quantita' necessarie in relazione agli abitanti previsti per ciascun comune, fermo restando il rispetto della dotazione complessiva afferente alla somma degli abitanti previsti.". 2. Il comma 3 dell'art. 22 della l.r. 56/1977 e' abrogato.