Art. 40 
 
              Modifiche all'art. 22 della l.r. 56/1977 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della l.r. 56/1977 e'  inserito  il
seguente: 
  "2-bis.  Il  PTCP  e  il  PTCM  possono  fissare  criteri  per   la
localizzazione delle dotazioni aggiuntive di  attrezzature  pubbliche
d'interesse generale, anche prescindendo  dai  limiti  amministrativi
dei singoli comuni. A tal fine per garantire  l'ottimizzazione  della
distribuzione degli standard di cui al comma 1 a livello sovralocale,
i comuni possono promuovere accordi territoriali ai  sensi  dell'art.
19 ter, che  prevedano  una  diversa  distribuzione  delle  quantita'
necessarie in relazione agli abitanti previsti  per  ciascun  comune,
fermo restando il rispetto della dotazione complessiva afferente alla
somma degli abitanti previsti.". 
  2. Il comma 3 dell'art. 22 della l.r. 56/1977 e' abrogato.