Art. 41 
 
              Modifiche all'art. 24 della l.r. 56/1977 
 
  1. All'alinea del comma 1 dell'art. 24 della l.r. 56/1977, dopo  la
parola "culturali" e' aggiunta la parola "e". 
  2.  Le  parole  "paesaggistico"  e  "paesaggistici"  sostituiscono,
rispettivamente,  quelle  di  "ambientale"  e  "ambientali"   ovunque
ricorrano nell'art. 24 della l.r. 56/1977, ad eccezione del comma  1,
numero  3).  La  parola   "paesaggistico"   sostituisce   la   parola
"paesistico" al numero  3,  del  comma  1  dell'art.  24  della  l.r.
56/1977. 
  3. Il comma 4 dell'art. 24 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "4. Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale
e sociale e  alla  tutela  del  patrimonio  edilizio  esistente  sono
disciplinati dal PRG e dagli strumenti urbanistici esecutivi  di  cui
agli articoli 38, 41, 41 bis e di cui all'art. 43, comma  8,  nonche'
dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui alla legge  regionale  9
aprile  1996,  n.  18  (Programmi   integrati   di   riqualificazione
urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16  della
legge 17 febbraio 1992, n. 179), nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) gli edifici  di  interesse  storico-artistico,  individuati  e
vincolati come beni culturali o paesaggistici  ai  sensi  del  d.lgs.
42/2004 e quelli individuati come tali negli  strumenti  urbanistici,
sono soggetti, secondo le modalita' di cui al comma 5: 
      1)  a  restauro  e   risanamento   conservativo,   secondo   le
prescrizioni di cui al comma 8; 
      2) quando puntualmente previsto dal  PRG,  agli  interventi  di
ristrutturazione  edilizia   finalizzata   al   ripristino   o   alla
sostituzione   di   alcuni   elementi   costitutivi    dell'edificio,
all'eliminazione, alla modifica e all'inserimento di  nuovi  elementi
ed impianti, senza demolizione e ricostruzione; 
    b) gli edifici e i  manufatti  diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera a): 
      1) sono soggetti agli  interventi  fino  alla  ristrutturazione
edilizia finalizzata al ripristino  o  alla  sostituzione  di  alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, all'eliminazione, alla modifica e
all'inserimento di nuovi elementi ed impianti,  senza  demolizione  e
ricostruzione, tramite titolo abilitativo edilizio diretto; 
      2) sono soggetti agli interventi di  ristrutturazione  edilizia
con demolizione e ricostruzione con la stessa  volumetria  e  sagoma,
fatte  salve  le  innovazioni  necessarie  per   l'adeguamento   alle
normative antisismica, di contenimento dei consumi  energetici  e  di
produzione di  energia  mediante  il  ricorso  a  fonti  rinnovabili,
tramite  titolo  abilitativo  edilizio   diretto,   se   puntualmente
individuati come edifici per i quali  e'  ammessa  la  demolizione  e
ricostruzione nel PRG; 
      3) in assenza della puntuale individuazione nel PRG e nei  casi
in cui non e' espressamente vietato dal PRG stesso, gli interventi di
cui alla lettera b), numero 2) sono ammissibili  previa  approvazione
di strumento urbanistico  esecutivo  formato  e  approvato  ai  sensi
dell'art. 40, esteso a tutta l'area oggetto d'intervento; 
    c) le aree libere di elevato valore  paesaggistico  e  ambientale
devono  restare  inedificate  con  la  sola  eccezione   della   loro
utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal piano regolatore; 
    d)  non  sono  ammessi,  di  norma,  interventi  di  sostituzione
edilizia e di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali  e
motivati, sempreche' disciplinati da strumenti urbanistici  esecutivi
formati e approvati ai sensi dell'art. 40.". 
  4. Il comma 5 dell'art. 24 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "5. Il PRG individua, fra gli interventi di cui al comma 4, lettera
a), quelli che  sono  ammissibili  con  titolo  abilitativo  edilizio
diretto e quelli soggetti a strumento urbanistico esecutivo.". 
  5. Il comma 9 dell'art. 24 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "9. Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di recupero del
patrimonio  edilizio  esistente,  il  PRG  fissa  i   modi   per   la
programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento  di
alloggi di rotazione, al fine di garantire  il  rialloggiamento  agli
abitanti preesistenti, soprattutto a coloro  che  svolgono  attivita'
economiche nell'agglomerato storico.". 
  6. Al comma 10 dell'art. 24 della l.r. 56/1977 le parole "ai  piani
particolareggiati" sono sostituite dalle  seguenti:  "agli  strumenti
urbanistici esecutivi". 
  7. Al comma 12 dell'art. 24  della  l.r.  56/1977  dopo  la  parola
"culturali" e' aggiunta la parola "e". 
  8. Nella rubrica dell'art. 24 della l.r. 56/1977 le parole "i  beni
culturali  ambientali"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "gli
insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici".