Art. 41 Modifiche all'art. 24 della l.r. 56/1977 1. All'alinea del comma 1 dell'art. 24 della l.r. 56/1977, dopo la parola "culturali" e' aggiunta la parola "e". 2. Le parole "paesaggistico" e "paesaggistici" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "ambientale" e "ambientali" ovunque ricorrano nell'art. 24 della l.r. 56/1977, ad eccezione del comma 1, numero 3). La parola "paesaggistico" sostituisce la parola "paesistico" al numero 3, del comma 1 dell'art. 24 della l.r. 56/1977. 3. Il comma 4 dell'art. 24 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "4. Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale e alla tutela del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dal PRG e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 38, 41, 41 bis e di cui all'art. 43, comma 8, nonche' dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), nel rispetto dei seguenti principi: a) gli edifici di interesse storico-artistico, individuati e vincolati come beni culturali o paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti, secondo le modalita' di cui al comma 5: 1) a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al comma 8; 2) quando puntualmente previsto dal PRG, agli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzata al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, all'eliminazione, alla modifica e all'inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza demolizione e ricostruzione; b) gli edifici e i manufatti diversi da quelli di cui alla lettera a): 1) sono soggetti agli interventi fino alla ristrutturazione edilizia finalizzata al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, all'eliminazione, alla modifica e all'inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza demolizione e ricostruzione, tramite titolo abilitativo edilizio diretto; 2) sono soggetti agli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alle normative antisismica, di contenimento dei consumi energetici e di produzione di energia mediante il ricorso a fonti rinnovabili, tramite titolo abilitativo edilizio diretto, se puntualmente individuati come edifici per i quali e' ammessa la demolizione e ricostruzione nel PRG; 3) in assenza della puntuale individuazione nel PRG e nei casi in cui non e' espressamente vietato dal PRG stesso, gli interventi di cui alla lettera b), numero 2) sono ammissibili previa approvazione di strumento urbanistico esecutivo formato e approvato ai sensi dell'art. 40, esteso a tutta l'area oggetto d'intervento; c) le aree libere di elevato valore paesaggistico e ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal piano regolatore; d) non sono ammessi, di norma, interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreche' disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati e approvati ai sensi dell'art. 40.". 4. Il comma 5 dell'art. 24 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "5. Il PRG individua, fra gli interventi di cui al comma 4, lettera a), quelli che sono ammissibili con titolo abilitativo edilizio diretto e quelli soggetti a strumento urbanistico esecutivo.". 5. Il comma 9 dell'art. 24 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "9. Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, il PRG fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attivita' economiche nell'agglomerato storico.". 6. Al comma 10 dell'art. 24 della l.r. 56/1977 le parole "ai piani particolareggiati" sono sostituite dalle seguenti: "agli strumenti urbanistici esecutivi". 7. Al comma 12 dell'art. 24 della l.r. 56/1977 dopo la parola "culturali" e' aggiunta la parola "e". 8. Nella rubrica dell'art. 24 della l.r. 56/1977 le parole "i beni culturali ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici".