Art. 43 Modifiche all'art. 26 della l.r. 56/1977 1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 26 della l.r. 56/1977 e' aggiunta la seguente: "f-bis) la possibilita' di edificare una unita' abitativa a servizio degli insediamenti artigianali e industriali stabilendo una superficie utile lorda massima e un vincolo notarile di pertinenzialita' con l'unita' produttiva.". 2. Al comma 2 dell'art. 26 della l.r. 56/1977, le parole: "con singola concessione" sono soppresse. 3. Il comma 6 dell'art. 26 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "6. I titoli abilitativi edilizi relativi all'insediamento delle attivita' commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a 2.500 metri quadrati negli altri comuni sono contestuali alle autorizzazioni commerciali ai sensi della normativa vigente, purche' la superficie lorda di pavimento non sia superiore a 4.000 metri quadrati.". 4. Il comma 7 dell'art. 26 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "7. Nel caso di insediamenti di attivita' commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra 4.000 e 8.000 metri quadrati, i relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale e a preventiva autorizzazione regionale, rilasciata in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio.". 5. Il comma 8 dell'art. 26 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "8. Nel caso di insediamenti di attivita' commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a 8.000 metri quadrati, i relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo e a preventiva autorizzazione regionale, rilasciata in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio.". 6. All'alinea del comma 9 dell'art. 26 della l.r. 56/1977, le parole "nella concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "nel titolo abilitativo edilizio". 7. Dopo il comma 11 dell'art. 26 della l.r. 56/1977 e' aggiunto il seguente: "11-bis. L'esercizio delle attivita' estrattive e' disciplinato dalla normativa statale e regionale di settore.".