Art. 5 Inserimento dell'art. 3-bis nella l.r. 56/1977 1. Dopo l'art. 3 della l.r. 56/1977 e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. (Valutazione ambientale strategica). - 1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilita' ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano. 2. In conformita' alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge contengono specifici obiettivi di qualita' ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati e approvati tenendo conto del processo di VAS, in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. 3. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo; la VAS, se attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione. 4. Per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi: a) redazione del documento preliminare; b) eventuale verifica di assoggettabilita'; c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica; e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento; f) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione; g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento. 5. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge direttamente alla VAS, puo' attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilita'. 6. Il soggetto proponente, nelle diverse fasi di formazione dei singoli piani e delle relative varianti, assicura, per via telematica, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, garantendo forme di partecipazione e di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali effettuate e degli esiti della VAS; garantisce, altresi', in caso di effetti ambientali interregionali o transfrontalieri, la consultazione delle regioni e degli enti locali o dello Stato membro interessati dagli impatti. 7. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorita' competente alla VAS e' individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purche' dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura si avvalgono della Regione o della provincia o della citta' metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione in possesso di una struttura con le competenze sopra previste, che assumono la funzione di autorita' competente alla VAS. 8. Ai fini dell'espletamento della VAS, la Regione: a) fornisce indirizzi e criteri per la redazione degli elaborati e per lo svolgimento del processo di valutazione; b) promuove l'istituzione delle strutture di cui al comma 7, preferibilmente di livello intercomunale, da costituirsi anche mediante le convenzioni di cui al Titolo III bis. 9. Nel caso dei PRG e delle loro varianti, l'assoggettabilita' al processo valutativo e il parere di compatibilita' sono formulati sulla base delle indicazioni espresse dai soggetti con competenze ambientali nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis; il parere della Regione, espresso in conferenza dal rappresentante unico dell'ente, assume carattere vincolante in merito all'assoggettabilita' al processo valutativo. 10. Ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, la documentazione inerente alla VAS e' resa disponibile nel sito informatico del soggetto proponente il piano; al termine del procedimento di VAS sono, altresi', pubblicati in tale sito: a) il parere motivato; b) la dichiarazione di sintesi; c) il piano di monitoraggio ambientale.".