Art. 5 
 
           Inserimento dell'art. 3-bis nella l.r. 56/1977 
 
  1. Dopo l'art. 3 della l.r. 56/1977 e' inserito il seguente: 
  "Art.  3-bis.  (Valutazione  ambientale  strategica).  -   1.   Gli
strumenti di pianificazione e le loro varianti  garantiscono  che  le
scelte di governo del territorio in essi contenute siano  indirizzate
alla sostenibilita' ambientale, valutandone  gli  effetti  ambientali
producibili dalle azioni  in  progetto,  in  relazione  agli  aspetti
territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle  analisi  delle
alternative e alla luce degli obiettivi  e  dell'ambito  territoriale
del piano. 
  2. In conformita' alla normativa comunitaria, statale  e  regionale
in materia di VAS,  gli  strumenti  di  pianificazione  di  cui  alla
presente legge contengono specifici obiettivi di qualita' ambientale,
riferiti alle rispettive scale di influenza; al  fine  di  promuovere
uno sviluppo sostenibile e durevole tali  strumenti  sono  formati  e
approvati tenendo conto del processo di VAS,  in  applicazione  delle
disposizioni di cui alla presente legge. 
  3. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente  legge,
se non diversamente specificato, la VAS,  ai  sensi  e  nel  rispetto
della normativa in materia,  si  svolge  in  modo  integrato  con  le
procedure  previste  dalla  presente  legge,  sulla  base  di  idonea
documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e
tenendo  conto  delle  risultanze  emerse  dalla  consultazione   dei
soggetti competenti  in  materia  ambientale  e  dai  contributi  del
processo partecipativo; la VAS,  se  attivata,  prosegue  durante  la
gestione del piano  con  il  monitoraggio  degli  effetti  ambientali
conseguenti alla sua attuazione. 
  4. Per gli strumenti di pianificazione a livello comunale  la  VAS,
se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi: 
    a) redazione del documento preliminare; 
    b) eventuale verifica di assoggettabilita'; 
    c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; 
    d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e
della sintesi non tecnica; 
    e)  espressione   del   parere   motivato,   da   rendere   prima
dell'approvazione dello strumento; 
    f) redazione della  dichiarazione  di  sintesi,  che  costituisce
parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione; 
    g)   monitoraggio   degli    effetti    ambientali    conseguenti
all'attuazione dello strumento. 
  5. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare gli strumenti
di pianificazione di cui alla presente legge direttamente  alla  VAS,
puo' attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di
assoggettabilita'. 
  6. Il soggetto proponente, nelle diverse  fasi  di  formazione  dei
singoli  piani  e  delle  relative  varianti,   assicura,   per   via
telematica, la  consultazione  dei  soggetti  competenti  in  materia
ambientale e del pubblico, garantendo forme di  partecipazione  e  di
divulgazione dei risultati  delle  analisi  ambientali  effettuate  e
degli esiti della VAS;  garantisce,  altresi',  in  caso  di  effetti
ambientali interregionali o transfrontalieri, la consultazione  delle
regioni e degli enti locali o dello Stato  membro  interessati  dagli
impatti. 
  7. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente  legge,
l'autorita' competente alla VAS e'  individuata  nell'amministrazione
preposta  all'approvazione  del  piano,  purche'  dotata  di  propria
struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e
valorizzazione  ambientale,  istituita  ai  sensi   della   normativa
regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura si avvalgono
della Regione o della  provincia  o  della  citta'  metropolitana  di
appartenenza o di altra amministrazione in possesso di una  struttura
con le  competenze  sopra  previste,  che  assumono  la  funzione  di
autorita' competente alla VAS. 
  8. Ai fini dell'espletamento della VAS, la Regione: 
    a) fornisce indirizzi e criteri per la redazione degli  elaborati
e per lo svolgimento del processo di valutazione; 
    b) promuove l'istituzione delle strutture  di  cui  al  comma  7,
preferibilmente  di  livello  intercomunale,  da  costituirsi   anche
mediante le convenzioni di cui al Titolo III bis. 
  9. Nel caso dei PRG e delle loro varianti,  l'assoggettabilita'  al
processo valutativo e il  parere  di  compatibilita'  sono  formulati
sulla base delle indicazioni espresse  dai  soggetti  con  competenze
ambientali  nell'ambito  della  conferenza  di   copianificazione   e
valutazione di cui all'art. 15 bis; il parere della Regione, espresso
in conferenza dal rappresentante unico  dell'ente,  assume  carattere
vincolante in merito all'assoggettabilita' al processo valutativo. 
  10. Ai fini della trasparenza e della  partecipazione  al  processo
valutativo, la documentazione inerente alla VAS e'  resa  disponibile
nel sito informatico del soggetto proponente il piano; al termine del
procedimento di VAS sono, altresi', pubblicati in tale sito: 
    a) il parere motivato; 
    b) la dichiarazione di sintesi; 
    c) il piano di monitoraggio ambientale.".