Art. 57 Modifiche all'art. 44 della l.r. 56/1977 1. Al comma 1 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, dopo le parole "programma di attuazione" sono inserite le seguenti: "di cui all'art. 33" e le parole "riuniti in consorzio" sono sostituite dalla seguente "associati". 2. Al comma 2 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; esso e' assoggettato alle procedure di cui all'art. 40, comma 7". 3. Al comma 3 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, le parole "depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicati sul sito informatico" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Nello stesso periodo il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono, altresi', esposti in pubblica visione.". 4. Al comma 5 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, le parole "dal Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla giunta". 5. Il comma 6 dell'art. 44 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "6. Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque.". 6. Al comma 8 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, la parola "Sindaco" e' sostituita dalla seguente: "comune". 7. Al comma 9 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, la parola "Sindaco" e' sostituita dalla seguente: "comune". 8. Il comma 10 dell'art. 44 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "10. Esperite le procedure di cui ai commi 7, 8 e 9, il piano esecutivo e' approvato nei modi e nelle forme stabilite ai commi 3, 4 e 5.".