Art. 57 
 
              Modifiche all'art. 44 della l.r. 56/1977 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 44  della  l.r.  56/1977,  dopo  le  parole
"programma di attuazione" sono inserite le seguenti: "di cui all'art.
33" e le parole "riuniti in consorzio" sono sostituite dalla seguente
"associati". 
  2. Al comma 2 dell'art. 44 della l.r. 56/1977,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "; esso e' assoggettato alle  procedure  di
cui all'art. 40, comma 7". 
  3.  Al  comma  3  dell'art.  44  della  l.r.  56/1977,  le   parole
"depositati presso la segreteria e pubblicati per  estratto  all'albo
pretorio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "pubblicati  sul  sito
informatico" e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole  "Nello
stesso periodo  il  progetto  di  piano  esecutivo  e  lo  schema  di
convenzione sono, altresi', esposti in pubblica visione.". 
  4. Al comma 5 dell'art. 44  della  l.r.  56/1977,  le  parole  "dal
Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla giunta". 
  5. Il comma 6 dell'art. 44 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "6. Le destinazioni d'uso fissate  nel  piano  esecutivo  approvato
hanno efficacia nei confronti di chiunque.". 
  6. Al comma 8 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, la parola  "Sindaco"
e' sostituita dalla seguente: "comune". 
  7. Al comma 9 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, la parola  "Sindaco"
e' sostituita dalla seguente: "comune". 
  8. Il comma 10 dell'art. 44 della l.r. 56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "10. Esperite le procedure di cui ai commi  7,  8  e  9,  il  piano
esecutivo e' approvato nei modi e nelle forme stabilite ai commi 3, 4
e 5.".