Art. 62 
 
            Sostituzione dell'art. 49 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 49 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 49. (Caratteristiche del titolo abilitativo edilizio e  della
comunicazione in  materia  di  edilizia).  -  1.  I  presupposti,  le
caratteristiche e la formazione dei titoli abilitativi  edilizi  sono
disciplinati dalla normativa statale, ferme restando le  disposizioni
di cui al presente articolo. 
  2. La richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e
la trasmissione delle comunicazioni in materia di edilizia  avvengono
in via telematica, in adempimento del  decreto  legislativo  7  marzo
2005,  n.  82  (Codice  dell'amministrazione  digitale);  la   Giunta
regionale  disciplina  con   apposito   regolamento   i   tempi   per
l'erogazione graduale del servizio in  via  telematica,  i  requisiti
tecnici e le modalita' operative per raggiungere l'uniformita'  nella
circolazione  e  nello  scambio  di  dati  e  informazioni,   nonche'
l'interoperabilita' dei sistemi  e  l'integrazione  dei  processi  di
servizio fra le diverse amministrazioni. 
  3. Il mancato utilizzo, totale o parziale, del  titolo  abilitativo
edilizio obbliga il comune a restituire la quota  del  contributo  di
costruzione corrispondente a quanto non realizzato, previa  richiesta
dell'avente diritto. 
  4. Il permesso di costruire relativo ad interventi complessi o  che
richiedono opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento
ai pubblici servizi o che comportano il coordinamento  tra  operatori
pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
o per la dismissione di aree, puo' essere subordinato alla stipula di
una convenzione, il cui schema e' approvato dalla giunta  comunale  o
alla produzione di un atto di impegno unilaterale del richiedente che
disciplini  modalita',  requisiti  e  tempi  di  realizzazione  degli
interventi. 
  5. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti
opere, che non si riducano all'impianto di  cantiere,  all'esecuzione
di scavi e  di  sistemazione  del  terreno  o  di  singole  opere  di
fondazione. 
  6. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale
di ogni parte del progetto, confermata  con  la  presentazione  della
comunicazione di ultimazione dei lavori. 
  7. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad interventi  ricadenti
su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG  sono  definiti  di
interesse storico-artistico, paesaggistico o  documentario  ai  sensi
dell'art. 24, e' subordinato al parere vincolante di cui  all'art.  7
della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti  urgenti
di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  "Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137").".