Art. 62 Sostituzione dell'art. 49 della l.r. 56/1977 1. L'art. 49 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 49. (Caratteristiche del titolo abilitativo edilizio e della comunicazione in materia di edilizia). - 1. I presupposti, le caratteristiche e la formazione dei titoli abilitativi edilizi sono disciplinati dalla normativa statale, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. 2. La richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la trasmissione delle comunicazioni in materia di edilizia avvengono in via telematica, in adempimento del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); la Giunta regionale disciplina con apposito regolamento i tempi per l'erogazione graduale del servizio in via telematica, i requisiti tecnici e le modalita' operative per raggiungere l'uniformita' nella circolazione e nello scambio di dati e informazioni, nonche' l'interoperabilita' dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni. 3. Il mancato utilizzo, totale o parziale, del titolo abilitativo edilizio obbliga il comune a restituire la quota del contributo di costruzione corrispondente a quanto non realizzato, previa richiesta dell'avente diritto. 4. Il permesso di costruire relativo ad interventi complessi o che richiedono opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o che comportano il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione o per la dismissione di aree, puo' essere subordinato alla stipula di una convenzione, il cui schema e' approvato dalla giunta comunale o alla produzione di un atto di impegno unilaterale del richiedente che disciplini modalita', requisiti e tempi di realizzazione degli interventi. 5. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione. 6. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della comunicazione di ultimazione dei lavori. 7. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'art. 24, e' subordinato al parere vincolante di cui all'art. 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137").".