Art. 63 Modifiche all'art. 50 della l.r. 56/1977 1. La rubrica dell'art. 50 della l.r. 56/1977 e' sostituita dalla seguente: "Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di permesso di costruire". 2. Il comma 1 dell'art. 50 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "1. Scaduti i termini di legge per il rilascio del permesso di costruire senza che l'autorita' comunale si sia pronunciata, l'interessato puo' inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale per la nomina di un commissario ad acta.". 3. Al comma 2 dell'art. 50 della l.r. 56/1977, le parole "all'art. 4, comma 5, della l. 493/1993" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1". 4. Ai commi 3 e 4 dell'art. 50 della l.r. 56/1977, la parola "concessione" e' sostituita dalle seguenti: "permesso di costruire".