Art. 63 
 
              Modifiche all'art. 50 della l.r. 56/1977 
 
  1. La rubrica dell'art. 50 della l.r. 56/1977 e'  sostituita  dalla
seguente: "Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di permesso
di costruire". 
  2. Il comma 1 dell'art. 50 della l.r.  56/1977  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1. Scaduti i termini di legge per  il  rilascio  del  permesso  di
costruire  senza  che  l'autorita'  comunale  si   sia   pronunciata,
l'interessato puo'  inoltrare  istanza  al  Presidente  della  Giunta
regionale per la nomina di un commissario ad acta.". 
  3. Al comma 2 dell'art. 50 della l.r. 56/1977, le parole  "all'art.
4, comma 5, della l. 493/1993" sono sostituite  dalle  seguenti:  "al
comma 1". 
  4. Ai commi 3 e 4  dell'art.  50  della  l.r.  56/1977,  la  parola
"concessione" e' sostituita dalle seguenti: "permesso di costruire".