Art. 67 
 
            Sostituzione dell'art. 54 della l.r. 56/1977 
 
  1. L'art. 54 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  54.  (Titolo  abilitativo  per  costruzioni   temporanee   e
campeggi). - 1.  Non  e'  ammessa  la  realizzazione  di  costruzioni
temporanee o precarie ad uso  di  abitazione  e  di  campeggio  o  la
predisposizione di  aree  per  l'impiego  continuativo  di  mezzi  di
qualsiasi genere, roulotte e case mobili, se non nelle aree destinate
dai PRG a tale scopo, con le norme in esso espressamente  previste  e
previo titolo abilitativo con  la  corresponsione  di  un  contributo
adeguato all'incidenza  delle  opere  di  urbanizzazione,  dirette  e
indotte, da computare in base ai disposti del d.p.r. 380/2001.".