Art. 67 Sostituzione dell'art. 54 della l.r. 56/1977 1. L'art. 54 della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "Art. 54. (Titolo abilitativo per costruzioni temporanee e campeggi). - 1. Non e' ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulotte e case mobili, se non nelle aree destinate dai PRG a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste e previo titolo abilitativo con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, dirette e indotte, da computare in base ai disposti del d.p.r. 380/2001.".