Art. 75 Modifiche all'art. 77 bis della l.r. 56/1977 1. La rubrica dell'art. 77 bis della l.r. 56/1977 e' sostituita dalla seguente: "Compiti della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici riunite in seduta congiunta". 2. Il comma 1 dell'art. 77 bis della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "1. La commissione tecnica urbanistica e la commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della commissione tecnica urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su: a) il PTR, il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici; b) i PTCP e il PTCM; c) i PTO e i piani e gli strumenti di approfondimento della pianificazione territoriale e paesaggistica; d) le varianti ai piani paesistici; e) i piani d'area dei parchi e delle altre aree protette; f) i piani settoriali aventi valenza territoriale.". 3. Al comma 2 dell'art. 77 bis della l.r. 56/1977, le parole "alla riunione a norma dell'art. 9, 2° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1" sono soppresse. 4. Il comma 4 dell'art. 77 bis della l.r. 56/1977 e' abrogato.