Art. 75 
 
            Modifiche all'art. 77 bis della l.r. 56/1977 
 
  1. La rubrica dell'art. 77 bis della  l.r.  56/1977  e'  sostituita
dalla seguente: "Compiti  della  commissione  tecnica  urbanistica  e
della commissione regionale per  i  beni  culturali  e  paesaggistici
riunite in seduta congiunta". 
  2. Il comma 1 dell'art. 77 bis della l.r. 56/1977 e' sostituito dal
seguente: 
  "1. La commissione tecnica urbanistica e la  commissione  regionale
per i  beni  culturali  e  paesaggistici  sono  convocate  in  seduta
congiunta dal Presidente della commissione  tecnica  urbanistica  per
esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su: 
    a) il PTR, il PPR o il piano territoriale regionale con specifica
considerazione dei valori paesaggistici; 
    b) i PTCP e il PTCM; 
    c) i PTO e i piani  e  gli  strumenti  di  approfondimento  della
pianificazione territoriale e paesaggistica; 
    d) le varianti ai piani paesistici; 
    e) i piani d'area dei parchi e delle altre aree protette; 
    f) i piani settoriali aventi valenza territoriale.". 
  3. Al comma 2 dell'art. 77 bis della l.r. 56/1977, le parole  "alla
riunione a norma dell'art. 9, 2° comma della legge 3 gennaio 1978, n.
1" sono soppresse. 
  4. Il comma 4 dell'art. 77 bis della l.r. 56/1977 e' abrogato.