Art. 80 
 
           Modifiche all'art. 91 octies della l.r. 56/1977 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 91 octies della  l.r.  56/1977,  le  parole
"sottoposti  ad  approvazione  regionale  ai  sensi  degli   articoli
precedenti" sono soppresse. 
  2. Il comma 3 dell'art. 91 octies della l.r. 56/1977 e'  sostituito
dal seguente: 
  "3.  I  comuni,  nella  realizzazione  di  opere  e  infrastrutture
pubbliche,  oltre   che   nel   rilascio   dei   titoli   edilizi   o
nell'istruttoria  dei  titoli  edilizi  non  sottoposti  a  rilascio,
accertano  che  sia  garantito  il  rispetto  e  l'osservanza   della
normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche  e
percettive.".