Art. 80 Modifiche all'art. 91 octies della l.r. 56/1977 1. Al comma 2 dell'art. 91 octies della l.r. 56/1977, le parole "sottoposti ad approvazione regionale ai sensi degli articoli precedenti" sono soppresse. 2. Il comma 3 dell'art. 91 octies della l.r. 56/1977 e' sostituito dal seguente: "3. I comuni, nella realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, oltre che nel rilascio dei titoli edilizi o nell'istruttoria dei titoli edilizi non sottoposti a rilascio, accertano che sia garantito il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.".