Art. 81 Modifiche all'art. 92 della l.r. 56/1977 1. Dopo il comma 2 dell'art. 92 della l.r. 56/1977 e' aggiunto il seguente: "2 bis. Ai fini dell'adozione e dell'approvazione degli strumenti di cui alla presente legge, i relativi elaborati sono predisposti su supporto informatizzato.". 2. Dopo il comma 2 bis dell'art. 92 della l.r. 56/1977, e' aggiunto il seguente: "2 ter. Ai fini dell'applicazione della presente legge, nei comuni o loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica in cui, ai sensi di legge, non e' prevista e costituita la giunta, gli atti a questa attribuiti nei procedimenti di pianificazione urbanistica sono assunti dal consiglio.".