Art. 81 
 
              Modifiche all'art. 92 della l.r. 56/1977 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 92 della l.r. 56/1977 e'  aggiunto  il
seguente: 
  "2 bis. Ai fini dell'adozione e dell'approvazione  degli  strumenti
di cui alla presente legge, i relativi elaborati sono predisposti  su
supporto informatizzato.". 
  2. Dopo il comma 2 bis dell'art. 92 della l.r. 56/1977, e' aggiunto
il seguente: 
  "2 ter. Ai fini dell'applicazione della presente legge, nei  comuni
o loro forme associative che  svolgono  la  funzione  in  materia  di
pianificazione urbanistica in cui, ai sensi di legge, non e' prevista
e costituita la giunta, gli atti a questa attribuiti nei procedimenti
di pianificazione urbanistica sono assunti dal consiglio.".