Art. 85 Modifica all'art. 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 1. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) e' aggiunto il seguente: "6 bis. La modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e' svolta contestualmente a tali procedure.".