Art. 85 
 
  Modifica all'art. 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della  legge  regionale  20  ottobre
2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in  materia  di
inquinamento acustico) e' aggiunto il seguente: 
  "6 bis. La modifica o revisione della classificazione acustica, ove
attuata  in  sede  di  predisposizione  o  modifica  degli  strumenti
urbanistici secondo le  procedure  di  cui  alla  legge  regionale  5
dicembre  1977,  n.  56  (Tutela  ed  uso  del  suolo),   e'   svolta
contestualmente a tali procedure.".