Art. 88 Disposizioni inerenti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica conseguenti al riordino delle province, all'istituzione della citta' metropolitana e all'esercizio associato delle funzioni comunali 1. A seguito dell'attuazione del processo di riordino degli enti locali di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di cui alla l.r. 11/2012, i nuovi enti o le loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica si dotano di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al territorio di competenza, anche tramite il coordinamento dei singoli piani previgenti. 2. Fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1, mantengono efficacia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previgenti che possono essere singolarmente variati, anche successivamente all'istituzione dei nuovi enti o alla costituzione delle loro forme associative, con le modalita' di cui alla l.r. 56/1977.