Art. 88 
Disposizioni inerenti gli strumenti di pianificazione territoriale  e
  urbanistica conseguenti al riordino delle province, all'istituzione
  della citta' metropolitana e all'esercizio associato delle funzioni
  comunali 
  1. A seguito dell'attuazione del processo di  riordino  degli  enti
locali di cui al decreto legge 6 luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini) convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 e di cui alla l.r. 11/2012, i  nuovi  enti  o  le
loro forme  associative  che  svolgono  la  funzione  in  materia  di
pianificazione urbanistica si dotano di strumenti  di  pianificazione
territoriale e urbanistica  riferiti  al  territorio  di  competenza,
anche tramite il coordinamento dei singoli piani previgenti. 
  2. Fino  all'approvazione  degli  strumenti  di  cui  al  comma  1,
mantengono efficacia gli strumenti di pianificazione  territoriale  e
urbanistica previgenti  che  possono  essere  singolarmente  variati,
anche  successivamente  all'istituzione  dei  nuovi   enti   o   alla
costituzione delle loro forme associative, con le  modalita'  di  cui
alla l.r. 56/1977.