Art. 89 Disposizioni transitorie 1. Il PPR, adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, conclude l'iter di approvazione ai sensi dell'art. 7 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'art. 8 della presente legge; sono fatte salve le fasi procedimentali gia' espletate sino alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I procedimenti di formazione e approvazione dei PTCP e delle loro varianti avviati e non ancora conclusi ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto della procedura disciplinata dalla disposizione sopra richiamata. E' fatta salva la facolta' della provincia di concludere il procedimento secondo la procedura disciplinata dall'art. 7 bis della l.r. 56/1977, come inserito dalla presente legge. 3. I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31 bis, 31 ter, 40, 77 e 85 comma 5 della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge. E' fatta salva la facolta' del comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 15, 17 e 40 della l.r. 56/1977, come sostituiti dalla presente legge. 4. Fino all'adeguamento dei PRG alle nuove definizioni delle fasce di rispetto di cui all'art. 27 della l.r. 56/1977, come modificato dalla presente legge, sono fatte salve le perimetrazioni, le fasce, le previsioni urbanistiche e le relative disposizioni contenute nei PRG vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Fino all'adeguamento del PRG agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio, si applicano le disposizioni sostitutive previste dalla normativa di settore. 6. Fino all'espletamento delle procedure di cui all'art. 16 della l.r. 11/2012, restano operanti, se non revocate, le eventuali funzioni di pianificazione urbanistica delegate dai comuni alle comunita' montane, cosi' come esistenti prima dell'entrata in vigore della l.r. 11/2012.