Art. 89 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il PPR, adottato con  deliberazione  della  Giunta  regionale  4
agosto 2009, n. 53-11975, conclude l'iter di  approvazione  ai  sensi
dell'art. 7 della l.r. 56/1977, come  sostituito  dall'art.  8  della
presente  legge;  sono  fatte  salve  le  fasi  procedimentali   gia'
espletate sino alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. I procedimenti di formazione e approvazione  dei  PTCP  e  delle
loro varianti avviati e non ancora conclusi  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2 della l.r. 56/1977, nel  testo  vigente  sino  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, possono  concludere  il  loro
iter nel rispetto della  procedura  disciplinata  dalla  disposizione
sopra richiamata. E' fatta  salva  la  facolta'  della  provincia  di
concludere  il  procedimento  secondo   la   procedura   disciplinata
dall'art. 7 bis della l.r.  56/1977,  come  inserito  dalla  presente
legge. 
  3. I procedimenti di  formazione  e  approvazione  degli  strumenti
urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non  ancora
conclusi, ai sensi della l.r. 56/1977, nel testo  vigente  sino  alla
data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il
loro  iter  nel   rispetto   delle   procedure   disciplinate   dalle
disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31 bis, 31 ter, 40, 77 e 85
comma 5 della l.r. 56/1977, nel  testo  vigente  sino  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. E' fatta  salva  la  facolta'
del  comune  di  concludere  il  procedimento  secondo  le  procedure
disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 15, 17 e 40 della  l.r.
56/1977, come sostituiti dalla presente legge. 
  4. Fino all'adeguamento dei PRG alle nuove definizioni delle  fasce
di rispetto di cui all'art. 27 della l.r.  56/1977,  come  modificato
dalla presente legge, sono fatte salve le perimetrazioni,  le  fasce,
le previsioni urbanistiche e le relative disposizioni  contenute  nei
PRG vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. Fino all'adeguamento del PRG agli indirizzi e ai criteri di  cui
alla normativa regionale sulla disciplina del commercio, si applicano
le disposizioni sostitutive previste dalla normativa di settore. 
  6. Fino all'espletamento delle procedure di cui all'art.  16  della
l.r.  11/2012,  restano  operanti,  se  non  revocate,  le  eventuali
funzioni di  pianificazione  urbanistica  delegate  dai  comuni  alle
comunita' montane, cosi' come esistenti prima dell'entrata in  vigore
della l.r. 11/2012.