Art. 3 Inserimento dell'articolo 2-bis nella l.r. 1/2010 1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «Articolo 2-bis (Beneficiari e agevolazioni per eventi atmosferici del novembre 2012). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1 e' utilizzato, altresi', per sostenere gli investimenti volti a favorire le condizioni di continuita' o di ripresa delle attivita' economiche, realizzati dalle piccole e medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche, aventi unita' locali danneggiate dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, verificatisi sul territorio ligure nel mese di novembre 2012. 2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa una agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato. 3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo degli investimenti ammessi. 4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalita' attuative per la concessione delle agevolazioni, comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i finanziamenti previsti dallo Stato, nonche', nel caso di prestito rimborsabile a tasso agevolato, delle modalita' di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della l. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. La Regione Liguria si avvale, per la realizzazione degli interventi agevolativi, dell'attivita' di FI.L.S.E. S.p.A. e delle Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione, la FI.L.S.E. S.p.A. e le Camere di Commercio per lo svolgimento delle attivita' amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalita' di rendicontazione annuale della gestione.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 4 febbraio 2013 BURLANDO (Omissis).