Art. 3 
 
          Inserimento dell'articolo 2-bis nella l.r. 1/2010 
 
  1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 1/2010 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Articolo 2-bis (Beneficiari e agevolazioni per eventi  atmosferici
del  novembre  2012).  -  1.  Il  Fondo  di  cui  all'articolo  1  e'
utilizzato, altresi', per sostenere gli investimenti volti a favorire
le condizioni di continuita' o di ripresa delle attivita' economiche,
realizzati dalle piccole e medie imprese industriali,  artigiane,  di
servizi, commerciali e turistiche, aventi unita'  locali  danneggiate
dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  b),
della  l.  225/1992  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,
verificatisi sul territorio ligure nel mese di novembre 2012. 
  2. Alle imprese di cui al comma 1 viene concessa  una  agevolazione
sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a
tasso agevolato. 
  3. Le agevolazioni non sono cumulabili con i benefici derivanti  da
garanzie assicurative, oltre l'importo complessivo degli investimenti
ammessi. 
  4. La Giunta regionale definisce, con  apposito  provvedimento,  le
modalita'  attuative   per   la   concessione   delle   agevolazioni,
comprensive delle disposizioni di armonizzazione con i  finanziamenti
previsti dallo Stato, nonche', nel caso di  prestito  rimborsabile  a
tasso agevolato, delle modalita' di finanziamento e  di  rientro  nel
bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto  dall'articolo
72 della l. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  5. La  Regione  Liguria  si  avvale,  per  la  realizzazione  degli
interventi agevolativi, dell'attivita' di FI.L.S.E.  S.p.A.  e  delle
Camere di Commercio liguri. I rapporti tra la Regione,  la  FI.L.S.E.
S.p.A. e le Camere di Commercio per lo  svolgimento  delle  attivita'
amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da  apposita
convenzione  che  definisce  anche  i  termini  e  le  modalita'   di
rendicontazione annuale della gestione.». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Liguria. 
 
    Genova, 4 febbraio 2013 
 
                              BURLANDO 
 
(Omissis).