Art. 5 Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione il Presidente e' eletto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 48/1992 come modificato dall'art. 1 della presente legge. 2. In fase di prima applicazione i quattro componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 48/1992 come modificato dall'art. 1 della presente legge sono nominati dal Consiglio regionale sulla base di proposte formulate da: a) l'Universita' degli Studi di Torino; b) il Politecnico di Torino; c) la Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio ove ha sede il Centro Studi; d) la Provincia di Torino.