Art. 5 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. In fase di prima applicazione il Presidente  e'  eletto  secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge  regionale  48/1992
come modificato dall'art. 1 della presente legge. 
  2. In fase di prima applicazione i quattro componenti del Consiglio
di amministrazione di cui all'art. 3, comma 3, della legge  regionale
48/1992  come  modificato  dall'art.  1  della  presente  legge  sono
nominati dal Consiglio regionale sulla base di proposte formulate da: 
    a) l'Universita' degli Studi di Torino; 
    b) il Politecnico di Torino; 
    c) la Sopraintendenza per i beni architettonici  e  paesaggistici
competente per territorio ove ha sede il Centro Studi; 
    d) la Provincia di Torino.