Art. 6 
 
                            Norma finale 
 
  1.  Entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
presente legge si provvede alla ricostituzione del nuovo Consiglio di
amministrazione con la relativa nomina  del  nuovo  Presidente  nella
composizione di cui all'art. 3 della  legge  regionale  48/1992  come
modificato dall'art. 1 e secondo quanto previsto  dall'art.  4  della
presente legge.