Art. 6 Norma finale 1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione con la relativa nomina del nuovo Presidente nella composizione di cui all'art. 3 della legge regionale 48/1992 come modificato dall'art. 1 e secondo quanto previsto dall'art. 4 della presente legge.