(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo  n.  19  -
                   ordinario - del 22 maggio 2013) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato; 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6 
 
  1. Alla legge regionale  11  marzo  2013,  n.  6,  recante  "Misure
urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in
Abruzzo", dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente articolo: 
  "Art.  3  bis  (Rimborso  oneri  conseguenti  alle  operazioni   di
dragaggio). - 1. In conformita' con  quanto  disposto  al  precedente
art.  3,   comma   2,   e'   autorizzata   l'erogazione   in   favore
dell'Associazione Armatori Pescara per le spese  assicurative  e  per
gli interventi derivanti dai danni anche  economici  per  il  mancato
dragaggio del  Porto  di  Pescara  ed  in  funzione  dell'obbligo  di
movimentazione delle imbarcazioni e caricamento prodotti ittici. 
  2. L'onere straordinario e' posto a carico della Regione nel limite
massimo di € 76.000,00 e trova copertura con lo stanziamento iscritto
nel capitolo  di  spesa  08.01.016  -  141502,  denominato"Intervento
straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della
L.R. 11.03.2013, n. 6". 
  2. Al bilancio di previsione  dell'esercizio  finanziario  corrente
sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza  e  di
cassa: 
    - lo stanziamento del capitolo  di  entrata  03.05.002  -  35020,
denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri  di  urbanizzazione
per il recupero dei sottotetti" e' incrementato in € 76.000,00; 
    - lo stanziamento del  capitolo  di  spesa  08.01.016  -  141502,
denominato "Intervento straordinario in  favore  della  Marineria  di
Pescara - Art. 4 della L.R. 11.03.2013,  n.  6"  e'  incrementato  di
€ 76.000,00.