(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 - ordinario - del 22 maggio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla L.R. 11.3.2013, n. 6 1. Alla legge regionale 11 marzo 2013, n. 6, recante "Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo", dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 3 bis (Rimborso oneri conseguenti alle operazioni di dragaggio). - 1. In conformita' con quanto disposto al precedente art. 3, comma 2, e' autorizzata l'erogazione in favore dell'Associazione Armatori Pescara per le spese assicurative e per gli interventi derivanti dai danni anche economici per il mancato dragaggio del Porto di Pescara ed in funzione dell'obbligo di movimentazione delle imbarcazioni e caricamento prodotti ittici. 2. L'onere straordinario e' posto a carico della Regione nel limite massimo di € 76.000,00 e trova copertura con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08.01.016 - 141502, denominato"Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della L.R. 11.03.2013, n. 6". 2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: - lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" e' incrementato in € 76.000,00; - lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 - 141502, denominato "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - Art. 4 della L.R. 11.03.2013, n. 6" e' incrementato di € 76.000,00.