Art. 2 Modifica alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 recante "Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanita'" 1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 70, il periodo "Per soddisfare le esigenze di servizio derivanti dalla attuazione del Piano sanitario regionale puo' essere utilizzato, in applicazione dell'art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (...)" e' sostituito dal seguente "Per far fronte a specifiche esigenze connesse alle attivita' di programmazione e controllo in ambito sanitario proprie della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, anche in relazione agli adempimenti connessi all'attuazione del Piano di Rientro e dei Programmi Operativi puo' essere utilizzato (...)". 2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 70 e' abrogato. 3. I comandi in essere alla data di approvazione della presente legge sono assoggettati alla nuova disciplina stabilita dalla medesima.