Art. 2 
 
Modifica  alla  legge  regionale  19  agosto  1996,  n.  70   recante
  "Disciplina del comando presso la  Regione  Abruzzo  del  personale
  proveniente dal comparto sanita'" 
 
  1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 19  agosto  1996,  n.
70, il periodo "Per soddisfare  le  esigenze  di  servizio  derivanti
dalla  attuazione  del  Piano   sanitario   regionale   puo'   essere
utilizzato, in applicazione dell'art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761 (...)" e' sostituito dal seguente "Per far fronte a specifiche
esigenze connesse alle attivita' di  programmazione  e  controllo  in
ambito sanitario proprie della Direzione Politiche della Salute della
Regione  Abruzzo,  anche  in  relazione  agli  adempimenti   connessi
all'attuazione del Piano di Rientro e dei  Programmi  Operativi  puo'
essere utilizzato (...)". 
  2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1996,  n.
70 e' abrogato. 
  3. I comandi in essere alla data  di  approvazione  della  presente
legge  sono  assoggettati  alla  nuova  disciplina  stabilita   dalla
medesima.