Art. 3 
 
                     Modifiche alla L.R. 41/2011 
 
  1. L'art. 3, della L.R. 2 dicembre 2011, n.  41  (Disposizioni  per
l'adeguamento  delle  infrastrutture  sportive,  ricreative   e   per
favorire l'aggregazione sociale nella  Citta'  di  L'Aquila  e  degli
altri Comuni del cratere) e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 3. - 1. Per le  finalita'  di  cui  all'art.  1,  la  Regione
sostiene  il  Comune  di   L'Aquila   per   la   ristrutturazione   e
riorganizzazione del complesso sportivo "Centi Colella" attraverso la
realizzazione di una struttura anche ad uso foresteria. 
  2. Entro il 31 luglio 2013 il  Comune  di  L'Aquila  provvede  alla
presentazione, alla Direzione  Regionale  competente  in  materia  di
politiche  per  lo  sport,  di  un  progetto   preliminare   per   la
realizzazione della struttura di cui al comma 1 corredato  di  idoneo
quadro economico illustrativo dei costi di realizzazione. 
  3. Sono ammissibili a finanziamento i costi  per  la  realizzazione
della infrastruttura per la sua totalita' che puo' essere affidata in
convenzione a eventuali enti gestori del complesso sportivo. 
  4. La Direzione  regionale  di  cui  al  comma  2  provvede,  entro
sessanta giorni dal ricevimento della documentazione,  alla  verifica
della  rispondenza  dell'intervento  alle  disposizioni  di  cui   al
presente articolo e  al  termine  dell'istruttoria  al  trasferimento
dell'anticipo pari al settanta per cento  delle  risorse  di  cui  al
successivo comma 6. 
  5. L'ulteriore venti per  cento  e'  trasferito  su  richiesta  del
Comune di L'Aquila  previo  presentazione  di  idonea  certificazione
delle spese  sostenute  pari  al  cinquanta  per  cento  della  spesa
complessivamente prevista, sottoscritta dal responsabile del servizio
finanziario. Il restante importo e' trasferito su  istanza  corredata
da idonea  documentazione  attestante  il  completamento  e  collaudo
dell'opera. 
  6. Per l'intervento di cui  al  presente  articolo  e'  finalizzato
l'importo di € 400.000,00 a valere sul  complessivo  stanziamento  di
cui al successivo art. 11.".