Art. 3 Modifiche alla L.R. 41/2011 1. L'art. 3, della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella Citta' di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere) e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione sostiene il Comune di L'Aquila per la ristrutturazione e riorganizzazione del complesso sportivo "Centi Colella" attraverso la realizzazione di una struttura anche ad uso foresteria. 2. Entro il 31 luglio 2013 il Comune di L'Aquila provvede alla presentazione, alla Direzione Regionale competente in materia di politiche per lo sport, di un progetto preliminare per la realizzazione della struttura di cui al comma 1 corredato di idoneo quadro economico illustrativo dei costi di realizzazione. 3. Sono ammissibili a finanziamento i costi per la realizzazione della infrastruttura per la sua totalita' che puo' essere affidata in convenzione a eventuali enti gestori del complesso sportivo. 4. La Direzione regionale di cui al comma 2 provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, alla verifica della rispondenza dell'intervento alle disposizioni di cui al presente articolo e al termine dell'istruttoria al trasferimento dell'anticipo pari al settanta per cento delle risorse di cui al successivo comma 6. 5. L'ulteriore venti per cento e' trasferito su richiesta del Comune di L'Aquila previo presentazione di idonea certificazione delle spese sostenute pari al cinquanta per cento della spesa complessivamente prevista, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario. Il restante importo e' trasferito su istanza corredata da idonea documentazione attestante il completamento e collaudo dell'opera. 6. Per l'intervento di cui al presente articolo e' finalizzato l'importo di € 400.000,00 a valere sul complessivo stanziamento di cui al successivo art. 11.".