Art. 2 Abilitazione professionale 1. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore, in qualunque forma esercitata, e' subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, e 4, della l. 174/2005. 2. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere esercitata dai cittadini di altri stati membri dell'Unione europea in conformita' alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.