Art. 2 
 
                     Abilitazione professionale 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore, in  qualunque  forma
esercitata,   e'   subordinato    al    possesso    dell'abilitazione
professionale di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3,  e  4,  della  l.
174/2005. 
  2. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere esercitata
dai  cittadini  di  altri  stati  membri   dell'Unione   europea   in
conformita' alle norme vigenti in  materia  di  riconoscimento  delle
qualifiche per le attivita' professionali nel quadro dell'ordinamento
comunitario sul diritto di stabilimento e di libera  prestazione  dei
servizi.