Art. 8 Vigilanza, diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell'attivita' 1. L'attivita' di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore e' esercitata dal comune territorialmente competente, fatte salve le competenze delle aziende sanitarie locali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 2. Qualora l'attivita' di acconciatore sia svolta in assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' previsto dalla presente legge, dalla legge statale o dal regolamento comunale, il comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell'attivita' fino all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. 3. Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attivita'. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attivita', il comune, previa diffida, puo' provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalita' dell'apposizione dei sigilli. 4. In caso di sospensione volontaria di cui all'articolo 3, la prosecuzione dell'attivita' e' vietata, con cessazione della stessa, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio. 5. La prosecuzione dell'attivita' e' altresi' vietata, con cessazione della stessa, nel caso in cui l'attivita' non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e ad un anno nel caso di attivita' artigiana svolta ai sensi della l.r. 53/2008, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.