Art. 8 
 
Vigilanza,   diffida,   sospensione   e   divieto   di   prosecuzione
                           dell'attivita' 
 
  1. L'attivita' di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per
l'esercizio dell'attivita' di acconciatore e' esercitata  dal  comune
territorialmente competente, fatte salve le competenze delle  aziende
sanitarie locali in  materia  igienico-sanitaria  e  di  sicurezza  e
salute nei luoghi di lavoro. 
  2. Qualora l'attivita' di acconciatore sia svolta  in  assenza  dei
requisiti igienico-sanitari previsti o di altro requisito  necessario
per l'esercizio dell'attivita' previsto dalla presente  legge,  dalla
legge  statale  o  dal  regolamento  comunale,  il   comune   diffida
l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente  entro  un  termine
perentorio e dispone eventualmente la sospensione dell'attivita' fino
all'avvenuto adeguamento, secondo  quanto  previsto  dal  regolamento
comunale. 
  3. Se l'interessato non provvede nei termini assegnati,  il  comune
emana il provvedimento di  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'.
Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al  provvedimento
di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione  dell'attivita',
il comune, previa diffida, puo'  provvedere  all'esecuzione  coattiva
del provvedimento con la modalita' dell'apposizione dei sigilli. 
  4. In caso di sospensione volontaria  di  cui  all'articolo  3,  la
prosecuzione dell'attivita' e' vietata, con cessazione della  stessa,
qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio. 
  5.  La  prosecuzione  dell'attivita'  e'  altresi'   vietata,   con
cessazione della stessa, nel caso in cui l'attivita' non venga svolta
per un periodo superiore a centottanta giorni  consecutivi  e  ad  un
anno nel caso di attivita'  artigiana  svolta  ai  sensi  della  l.r.
53/2008, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.