Art. 3 
 
            Istituzione del Comitato per la legislazione 
 
  1. Dopo l'art. 7 del regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17, e'
inserito il seguente art. 7-bis: 
    «Art. 7-bis (Istituzione del Comitato per la legislazione). -  1.
E' istituito  il  Comitato  per  la  legislazione  presso  la  Giunta
regionale. I componenti del Comitato sono nominati  con  decreto  del
Presidente della Regione e decadono alla  data  di  insediamento  del
nuovo Presidente. 
  2. I componenti del Comitato, in numero non superiore a otto,  sono
nominati  tra  professori  e  ricercatori  universitari,   magistrati
amministrativi, contabili e ordinari, avvocati di Stato  e  dirigenti
pubblici.  E',  inoltre,  membro   del   Comitato   il   responsabile
dell'Ufficio legislativo del Segretariato generale, la cui  Struttura
garantisce il supporto tecnico e amministrativo al  Comitato  stesso.
Partecipano ai lavori il Segretario Generale, il Capo di Gabinetto ed
il Vicesegretario Generale. 
  3. Il Presidente  della  Regione  nomina  con  proprio  decreto  il
presidente ed il vice presidente del Comitato. 
  4. Il presidente convoca il Comitato, formula l'ordine del  giorno,
presiede le sedute e ne regola i lavori. Il presidente,  in  caso  di
assenza, viene sostituito dal vice presidente. Il  presidente  ed  il
vice presidente formulano al Comitato proposte per la  programmazione
dei lavori. 
  5. Le convocazioni del Comitato sono trasmesse anche al  Presidente
della   Regione   ed   all'Assessore   competente   in   materia   di
semplificazione normativa. 
  6. Il Comitato si riunisce con la frequenza richiesta dalla propria
programmazione  e  comunque  almeno  una  volta  al  mese,  anche  su
richiesta di almeno due componenti, del  Segretario  Generale  o  del
Vicesegretario generale. Le sedute del Comitato sono  valide  con  la
presenza di almeno quattro componenti con diritto di voto. 
  7. Il Comitato delibera a maggioranza dei Componenti con diritto di
voto presenti. 
  8. Sul sito istituzionale della Regione Lazio sono  pubblicati,  in
apposita sezione, i lavori del Comitato, i verbali  delle  periodiche
riunioni e i documenti dallo stesso predisposti. 
  9. I componenti del Comitato percepiscono un compenso pari  a  euro
40.000,00 lordi annui. 
  10. Il presidente del Comitato, previo  collocamento  fuori  ruolo,
puo' optare, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente,  per
la  conservazione  del  trattamento  economico  in  godimento  presso
l'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della  medesima;
il compenso del presidente puo' essere  integrato  nel  caso  in  cui
vengano conferite ulteriori funzioni mediante il decreto  di  cui  al
comma 3. 
  11. Il Comitato  per  la  Legislazione  esercita  una  funzione  di
impulso e collaborazione per la predisposizione e ai  fini  dell'iter
di approvazione delle leggi regionali e in particolare: 
    a)   promuove   ogni   attivita'   volta   alla   semplificazione
dell'ordinamento giuridico regionale, l'abrogazione di norme  desuete
o disapplicate, il  riassetto  della  normativa  vigente,  formulando
proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori da
disciplinare mediante l'adozione di testi unici; 
    b) formula proposte in merito alla individuazione delle materie e
dei settori sui quali intervenire mediante  abrogazione  di  leggi  o
regolamenti, ovvero mediante leggi  di  riordino  o  di  manutenzione
dell'ordinamento regionale; 
    c) esprime parere sui progetti di testi unici regionali, di leggi
di  abrogazione  generale,  di  leggi  di  riordino  o   manutenzione
dell'ordinamento  regionale,  con  riferimento  all'efficacia   degli
stessi in funzione della semplificazione, riordino e riduzione  della
normativa vigente; 
    d) formula proposte per l'inserimento nei  testi  legislativi  di
apposite clausole valutative,  propone  l'effettuazione  di  missioni
valutative su politiche promosse con leggi regionali, ne esamina  gli
esiti; 
    e) propone misure  a  favore  del  decentramento  delle  funzioni
amministrative al sistema degli Enti Locali e  formula  proposte  per
garantire l'attuazione  della  normativa  europea  nelle  materie  di
competenza regionale; 
    f)  esprime  pareri  in  merito  alla  formulazione  delle  norme
finalizzate  al  controllo  sull'attuazione  delle   leggi   e   alla
valutazione degli effetti delle  politiche  regionali  contenute  nei
progetti di legge; 
    g) collabora alla stesura del rapporto annuale della legislazione
regionale, con l'obiettivo  di  dare  evidenza,  in  particolare  dei
risultati della produzione legislativa in termini di  qualita'  delle
leggi, con riguardo alla loro  omogeneita',  semplicita',  chiarezza,
proprieta' della formulazione e alla loro  efficacia  ai  fini  della
semplificazione e del riordino della  legislazione,  in  applicazione
del principio della certezza del diritto; 
    h)  predispone  annualmente   la   relazione   sullo   stato   di
applicazione dell'AIR (Analisi di Impatto della  Regolamentazione)  e
della VIR (Verifica Impatto Regolamentazione), di  cui  all'art.  11,
commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
settembre 2008, n. 170. 
  12. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato: 
    a) promuove  iniziative  di  collaborazione  con  le  commissioni
consiliari e con la Giunta regionale; 
    b) attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni
dai  soggetti   attuatori   delle   politiche   regionali   e   dalle
rappresentanze degli interessi sociali ed economici; 
    c) si avvale delle strutture interne della Giunta  regionale  per
il  supporto  tecnico-specialistico,  per  l'analisi  dell'attuazione
delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche  regionali
nonche' per il supporto alla propria attivita'. 
  13. Il Comitato presenta annualmente al Presidente della Regione  e
alla Giunta regionale una relazione sulla  propria  attivita';  copia
della relazione annuale e' trasmessa al Consiglio regionale.