Art. 2 
 
        Inserimento degli articoli da 498-bis a 498 quinquies 
 
  1. Nel capo I del titolo X del r.r. 1/2002, dopo l'art.  498,  sono
inseriti i seguenti: 
    "Art.  498-bis(Razionalizzazione  degli  acquisti   di   beni   e
servizi). - 1. La Regione persegue,  nei  confronti  delle  strutture
della Giunta regionale,  degli  enti  dipendenti,  delle  societa'  a
totale partecipazione regionale,  nonche'  degli  enti  del  servizio
sanitario regionale, la razionalizzazione degli acquisti  nell'ambito
delle procedure di fornitura dei beni  e  dei  servizi,  al  fine  di
garantire il contenimento della spesa  pubblica  e  l'attuazione  del
piano di rientro dal debito  sanitario,  nonche'  l'ottimizzazione  e
l'innovazione del processo  di  approvvigionamento  dei  beni  e  dei
servizi stessi. 
  2. La Regione assicura, in tutte le fasi del processo di  acquisto,
il rispetto di criteri di sostenibilita'  ambientale,  attraverso  la
ricerca e la scelta dei risultati e  delle  soluzioni  che  hanno  il
minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita. 
  3. La Regione, per le finalita' di cui al  comma  1,  provvede,  in
particolare: 
    a) all'analisi ed alla rilevazione dei fabbisogni  relativi  agli
acquisti da parte dei soggetti di cui al comma 1; 
    b)   alla   pianificazione   degli   acquisti    attraverso    la
predisposizione di un apposito piano annuale; 
    c) allo svolgimento di attivita' di indirizzo e coordinamento  in
relazione alle procedure di approvvigionamento  di  beni  e  servizi,
anche attraverso l'emanazione di apposite direttive; 
    d)  alla  stipula  di  accordi  quadro  ai  sensi   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE), anche  attraverso  l'utilizzo  di  appositi
strumenti informatici, nonche' alla gestione dei rapporti con  Consip
S.p.A.; 
    e)  al  monitoraggio  dei  consumi   e   della   spesa   relativa
all'acquisizione di beni e servizi, da parte dei soggetti di  cui  al
comma  1,  anche   attraverso   l'utilizzo   di   appositi   prodotti
informatici, garantendo in tal modo il  necessario  supporto  per  le
finalita' di cui alla presente legge; 
    f) al controllo sull'accuratezza e  correttezza  delle  attivita'
poste in essere dai soggetti di cui al comma 1, anche con riferimento
al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione), e dei relativi decreti attuativi; 
    g) all'introduzione di metodologie di analisi della soddisfazione
del cliente e di controllo di qualita' dei beni e dei servizi erogati
dall'amministrazione. 
  Art. 498-ter (Modalita' per l'acquisizione di beni e servizi). - 1.
La direzione regionale competente in materia di acquisti  di  beni  e
servizi effettua, per conto delle strutture della Giunta regionale  e
degli enti del servizio  sanitario  regionale,  anche  in  attuazione
della legge regionale 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio  annuale
e pluriennale 2008/2010 della Regione Lazio), acquisti  centralizzati
per importi, di norma, superiori alla soglia comunitaria  individuata
dai regolamenti CE e dall'art. 28 del d.lgs. n. 163/2006. 
  2. La direzione regionale competente in materia di acquisti di beni
e servizi espleta, altresi', le funzioni  di  centrale  acquisti  per
conto degli enti dipendenti dalla Regione e delle societa'  a  totale
partecipazione regionale sulla base di apposite intese stipulate  con
i medesimi enti e societa'. 
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 inviano, in ogni caso, entro il
30 giugno, alla  direzione  regionale  competente,  un  documento  di
rilevazione dei fabbisogni ai fini della  predisposizione  del  piano
annuale degli acquisti, da approvarsi dalla Giunta regionale entro il
15 settembre di ciascun anno. 
  4. Sono fatte salve le  competenze  attribuite  al  commissario  ad
acta, in relazione all'attuazione del piano  di  rientro  dal  debito
sanitario, nonche' gli atti da  questi  adottati  nell'esercizio  dei
poteri ad esso conferiti ai sensi della normativa vigente. 
  Art. 498-quater (Attivita' di monitoraggio e controllo).  -  1.  La
direzione regionale competente in materia di acquisti  effettua,  nei
confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1  dell'art.  498-bis,  un
costante monitoraggio sui livelli di consumo  e  di  spesa  derivanti
dalle procedure di  gara  espletate  per  l'acquisizione  di  beni  e
servizi, al fine di verificare il rispetto  delle  finalita'  di  cui
allo stesso comma. 
  2. L'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1 si esplica,  anche
tramite il supporto di un sistema informatico, attraverso  l'analisi,
lo studio e l'elaborazione dei dati e delle informazioni fornite  dai
soggetti  interessati  sia  da  quelle  derivanti   dalle   procedure
informatizzate del sistema regionale di acquisto, dai flussi di  dati
messi  a  disposizione  dai  soggetti  interessati  di  cui  all'art.
498-bis,  inclusi  quelli  dei  rispettivi  sistemi  di  contabilita'
gestionale, e dai fornitori. 
  3.  La  direzione  regionale  competente  in  materia  di  acquisti
effettua,  altresi',  un'attivita'  di  controllo  sui  processi   di
ottimizzazione  relativi  all'approvvigionamento  dei  beni   e   dei
servizi, da parte dei soggetti di cui al comma 1  dell'art.  498-bis,
nonche'  sul  rispetto  delle  previsioni  del  piano  annuale  degli
acquisti e delle direttive impartite dalla direzione medesima. 
  Art. 498-quinquies (Implementazione di sistemi informativi).  -  1.
La Regione assicura  la  massima  trasparenza  nella  gestione  delle
procedure di gara ed un ampio scambio di informazioni con gli  utenti
interessati, garantendo una raccolta uniforme dei  dati,  nonche'  la
pubblicazione  di  notizie  relative  all'attivita'  della  direzione
regionale competente in materia di acquisti. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  la  Regione  procede  ad
implementare piattaforme informatiche appositamente  dedicate,  anche
attraverso la creazione di un apposito portale, al fine di realizzare
un ambiente  istituzionale  che  permetta  la  comunicazione  tra  la
direzione regionale competente in materia di acquisti ed  i  soggetti
di cui al comma 1 dell'art. 498-bis, con un'area riservata agli  enti
del servizio sanitario regionale. 
  3.  Il  sistema  regionale  di  acquisto  basato  sulle   procedure
informatizzate di cui al comma 2 puo' essere realizzato sia  mediante
lo sviluppo nell'ambito del SIR (Sistema  Informativo  Regionale)  di
apposite modalita' informatiche e telematiche  di  negoziazione,  sia
mediante riuso di programmi informatici appositamente  sviluppati  da
parte di altre amministrazioni, al fine di comprendere: 
    a) procedure telematiche di acquisto di beni e servizi volte alla
realizzazione  di  procedure  di  gare  telematiche  e   di   mercato
elettronico  tali  da  implementare  le  procedure  di   scelta   del
contraente attuate in via elettronica e telematica; 
    b) sistemi informatici di negoziazione per gli acquisti di beni e
servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, che consenta  la
presentazione  delle   offerte   da   parte   degli   utenti   e   la
classificazione delle offerte stesse secondo  metodologie  e  criteri
predefiniti».