Art. 2 Inserimento degli articoli da 498-bis a 498 quinquies 1. Nel capo I del titolo X del r.r. 1/2002, dopo l'art. 498, sono inseriti i seguenti: "Art. 498-bis(Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi). - 1. La Regione persegue, nei confronti delle strutture della Giunta regionale, degli enti dipendenti, delle societa' a totale partecipazione regionale, nonche' degli enti del servizio sanitario regionale, la razionalizzazione degli acquisti nell'ambito delle procedure di fornitura dei beni e dei servizi, al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica e l'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario, nonche' l'ottimizzazione e l'innovazione del processo di approvvigionamento dei beni e dei servizi stessi. 2. La Regione assicura, in tutte le fasi del processo di acquisto, il rispetto di criteri di sostenibilita' ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita. 3. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, provvede, in particolare: a) all'analisi ed alla rilevazione dei fabbisogni relativi agli acquisti da parte dei soggetti di cui al comma 1; b) alla pianificazione degli acquisti attraverso la predisposizione di un apposito piano annuale; c) allo svolgimento di attivita' di indirizzo e coordinamento in relazione alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive; d) alla stipula di accordi quadro ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti informatici, nonche' alla gestione dei rapporti con Consip S.p.A.; e) al monitoraggio dei consumi e della spesa relativa all'acquisizione di beni e servizi, da parte dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l'utilizzo di appositi prodotti informatici, garantendo in tal modo il necessario supporto per le finalita' di cui alla presente legge; f) al controllo sull'accuratezza e correttezza delle attivita' poste in essere dai soggetti di cui al comma 1, anche con riferimento al rispetto della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e dei relativi decreti attuativi; g) all'introduzione di metodologie di analisi della soddisfazione del cliente e di controllo di qualita' dei beni e dei servizi erogati dall'amministrazione. Art. 498-ter (Modalita' per l'acquisizione di beni e servizi). - 1. La direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi effettua, per conto delle strutture della Giunta regionale e degli enti del servizio sanitario regionale, anche in attuazione della legge regionale 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008/2010 della Regione Lazio), acquisti centralizzati per importi, di norma, superiori alla soglia comunitaria individuata dai regolamenti CE e dall'art. 28 del d.lgs. n. 163/2006. 2. La direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi espleta, altresi', le funzioni di centrale acquisti per conto degli enti dipendenti dalla Regione e delle societa' a totale partecipazione regionale sulla base di apposite intese stipulate con i medesimi enti e societa'. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 inviano, in ogni caso, entro il 30 giugno, alla direzione regionale competente, un documento di rilevazione dei fabbisogni ai fini della predisposizione del piano annuale degli acquisti, da approvarsi dalla Giunta regionale entro il 15 settembre di ciascun anno. 4. Sono fatte salve le competenze attribuite al commissario ad acta, in relazione all'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario, nonche' gli atti da questi adottati nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti ai sensi della normativa vigente. Art. 498-quater (Attivita' di monitoraggio e controllo). - 1. La direzione regionale competente in materia di acquisti effettua, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 498-bis, un costante monitoraggio sui livelli di consumo e di spesa derivanti dalle procedure di gara espletate per l'acquisizione di beni e servizi, al fine di verificare il rispetto delle finalita' di cui allo stesso comma. 2. L'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1 si esplica, anche tramite il supporto di un sistema informatico, attraverso l'analisi, lo studio e l'elaborazione dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti interessati sia da quelle derivanti dalle procedure informatizzate del sistema regionale di acquisto, dai flussi di dati messi a disposizione dai soggetti interessati di cui all'art. 498-bis, inclusi quelli dei rispettivi sistemi di contabilita' gestionale, e dai fornitori. 3. La direzione regionale competente in materia di acquisti effettua, altresi', un'attivita' di controllo sui processi di ottimizzazione relativi all'approvvigionamento dei beni e dei servizi, da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 498-bis, nonche' sul rispetto delle previsioni del piano annuale degli acquisti e delle direttive impartite dalla direzione medesima. Art. 498-quinquies (Implementazione di sistemi informativi). - 1. La Regione assicura la massima trasparenza nella gestione delle procedure di gara ed un ampio scambio di informazioni con gli utenti interessati, garantendo una raccolta uniforme dei dati, nonche' la pubblicazione di notizie relative all'attivita' della direzione regionale competente in materia di acquisti. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione procede ad implementare piattaforme informatiche appositamente dedicate, anche attraverso la creazione di un apposito portale, al fine di realizzare un ambiente istituzionale che permetta la comunicazione tra la direzione regionale competente in materia di acquisti ed i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 498-bis, con un'area riservata agli enti del servizio sanitario regionale. 3. Il sistema regionale di acquisto basato sulle procedure informatizzate di cui al comma 2 puo' essere realizzato sia mediante lo sviluppo nell'ambito del SIR (Sistema Informativo Regionale) di apposite modalita' informatiche e telematiche di negoziazione, sia mediante riuso di programmi informatici appositamente sviluppati da parte di altre amministrazioni, al fine di comprendere: a) procedure telematiche di acquisto di beni e servizi volte alla realizzazione di procedure di gare telematiche e di mercato elettronico tali da implementare le procedure di scelta del contraente attuate in via elettronica e telematica; b) sistemi informatici di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, che consenta la presentazione delle offerte da parte degli utenti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti».