Art. 5 
 
           Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 78/2012 
 
  1. L'articolo 4 della l.r. 78/2012 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Disavanzo d'esercizio). - 1. Agli effetti di cui ai  commi
successivi, il disavanzo per l'esercizio 2013 e'  approvato  in  euro
3.091.947.778,49 comprensivo della  somma  di  curo  2.590.842.987,69
relativa al disavanzo accertato con il Rendiconto 2012; il  disavanzo
per  l'esercizio  2014  e'  approvato  in  euro  396.075.245,84;   il
disavanzo per l'esercizio 2015 e' approvato in curo 285.780.269,84 . 
  2. Nel triennio 2013 - 2015 e' autorizzata la contrazione di  mutui
e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo  complessivo
di  euro  3.773.803.294,17  per  la  copertura  del  disavanzo  degli
esercizi 2013 - 2015 di cui al comma I necessario al finanziamento di
spese di investimento di cui alle unita' previsionali di  base  (UPB)
indicate negli allegati A.4 e B.4. 
  3. I mutui o prestiti di cui al  comma  2,  da  estinguersi  in  un
periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od  emessi  ad  un
tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo. 
  4. I mutui possono essere assunti anche con  la  Cassa  depositi  e
prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 
  5. Gli oneri di ammortamento di cui  al  cornma  3,  relativi  agli
esercizi 2014 e 2015, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di
ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita'  di  tasso
od agli eventuali oneri conseguenti al  rischio  di  cambio,  trovano
copertura  finanziaria  con  le  singole  leggi  di  bilancio,  negli
appositi stanziamenti del bilancio annuale  e  pluriennale,  UPB  732
«Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB  735  «Rimborso
prestiti». 
  6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi  al  2015,
determinate  in  misura  non  superiore  a  quella  posta  a   carico
dell'esercizio 2015, trovano copertura con  le  successive  leggi  di
bilancio.».