Art. 5 Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 78/2012 1. L'articolo 4 della l.r. 78/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Disavanzo d'esercizio). - 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2013 e' approvato in euro 3.091.947.778,49 comprensivo della somma di curo 2.590.842.987,69 relativa al disavanzo accertato con il Rendiconto 2012; il disavanzo per l'esercizio 2014 e' approvato in euro 396.075.245,84; il disavanzo per l'esercizio 2015 e' approvato in curo 285.780.269,84 . 2. Nel triennio 2013 - 2015 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 3.773.803.294,17 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2013 - 2015 di cui al comma I necessario al finanziamento di spese di investimento di cui alle unita' previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo. 4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 5. Gli oneri di ammortamento di cui al cornma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti». 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».