Art. 6 
 
           Sostituzione dell'articolo 5 della 1.r. 78/2012 
 
  1. L'articolo 5 della I.r. 78/2012 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  5  (Autorizzazione  all'indebitamento   per   il   programma
pluriennale degli investimenti). - 1. Nel  triennio  2013 -  2015  e'
autorizzata la contrazione  di  mutui  e/o  l'emissione  di  prestiti
obbligazionari per l'importo complessivo di  euro  194.366.321,77  di
cui  euro  60.337.126,10  nel  2013  (allegati  A.4  e   B.4).   euro
63.302.507,87  nel  2014  ed  euro   70.726.687,80   nel   2015   per
l'attuazione del programma pluriennale degli  investimenti  approvato
con il documento di programmazione economica e  finanziaria  2003  ai
sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11  agosto  1999,  n.  49
(Norme in materia di programmazione regionale). 
  2. I mutui e le altre forme di' indebitamento di cui al comma 1, in
relazione alla tipologia di spesa  di  investimento,  possono  essere
rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta. 
  3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi  ad
un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo. 
  4. I mutui possono essere assunti anche con  la  Cassa  depositi  e
prestiti e/o con la BEI. 
  5. Gli oneri di ammortamento annui di' cui  al  comma  3,  relativi
agli esercizi 2014 e 2015, nonche'  l'eventuale  maggiorazione  della
rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di
tasso od agli eventuali  oneri  conseguenti  al  rischio  di  cambio,
trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli
appositi stanziamenti del bilancio annuale  e  pluriennale,  UPB  732
«Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB  735  «Rimborso
prestiti». 
  6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi  al  2015,
determinate  in  misura  non  superiore  a  quella  posta  a   carico
dell'esercizio 2015, trovano copertura con  le  successive  leggi  di
bilancio.».