Art. 6 Sostituzione dell'articolo 5 della 1.r. 78/2012 1. L'articolo 5 della I.r. 78/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Autorizzazione all'indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti). - 1. Nel triennio 2013 - 2015 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 194.366.321,77 di cui euro 60.337.126,10 nel 2013 (allegati A.4 e B.4). euro 63.302.507,87 nel 2014 ed euro 70.726.687,80 nel 2015 per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale). 2. I mutui e le altre forme di' indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta. 3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,75 per cento effettivo annuo. 4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI. 5. Gli oneri di ammortamento annui di' cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti». 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».