Art. 7 Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 78/2012 1. L'articolo 6 della 1.r.78/2012 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario). - 1. Nel triennio 2013 - 2015 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 328.847.712,19 di cui euro 225.820.712,19 nel 2013, euro 101.527.000,00 nel 2014 ed euro 1.500.000,00 nell'esercizio 2015 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4. 2. I mutui e le altre .forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo: a) non superiore a dieci anni, nel caso di acquisto di attrezzature sanitarie; b) non superiore a venti anni, per tutti gli altri investimenti. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5,00 per cento effettivo annuo, nel caso di acquisto di' attrezzature sanitarie, e del 6,00 per cento effettivo annuo per tutti gli altri investimenti. 4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti elo con la BEI. 5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale. UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 «Rimborso prestiti». 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015. trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».