Art. 7 
 
           Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 78/2012 
 
  1. L'articolo 6 della 1.r.78/2012 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  6   (Autorizzazione   all'indebitamento   per   il   settore
sanitario). -  1.  Nel  triennio  2013  -  2015  e'  autorizzata   la
contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti  obbligazionari  per
l'importo  complessivo   di   euro   328.847.712,19   di   cui   euro
225.820.712,19  nel  2013,  euro  101.527.000,00  nel  2014  ed  euro
1.500.000,00 nell'esercizio 2015 per il  finanziamento  di  spese  di
investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4. 
  2. I mutui e le altre .forme di indebitamento di cui  al  comma  1,
possono essere rimborsati in un periodo: 
    a)  non  superiore  a  dieci  anni,  nel  caso  di  acquisto   di
attrezzature sanitarie; 
    b) non superiore a venti anni, per tutti gli altri investimenti. 
  3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi  ad
un tasso iniziale massimo del 5,00 per  cento  effettivo  annuo,  nel
caso di acquisto di' attrezzature sanitarie, e  del  6,00  per  cento
effettivo annuo per tutti gli altri investimenti. 
  4. I mutui possono essere assunti anche con  la  Cassa  depositi  e
prestiti elo con la BEI. 
  5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli
esercizi 2014 e 2015, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di
ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita'  di  tasso
od agli eventuali oneri conseguenti al  rischio  di  cambio,  trovano
copertura  finanziaria  negli  appositi  stanziamenti  del   bilancio
annuale e pluriennale. UPB 732 «Oneri del ricorso al credito -  Spese
correnti" e UPB 735 «Rimborso prestiti». 
  6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi  al  2015,
determinate  in  misura  non  superiore  a  quella  posta  a   carico
dell'esercizio 2015. trovano copertura con  le  successive  leggi  di
bilancio.».