Art. 11 
 
                   Requisiti delle opere edilizie 
 
  1.   L'attivita'   edilizia   e'   subordinata   alla   conformita'
dell'intervento alla normativa tecnica vigente, tra cui  i  requisiti
antisismici,  di  sicurezza,   antincendio,   igienico-sanitari,   di
efficienza energetica, di superamento e non creazione delle  barriere
architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive. 
  2. Al fine di favorire il miglioramento del  rendimento  energetico
del patrimonio edilizio esistente trovano  applicazione  le  seguenti
misure  di  incentivazione,   in   coerenza   con   quanto   disposto
dall'articolo 11, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  30  maggio
2008,  n.  115  (Attuazione  della  direttiva   2006/32/CE   relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE): 
    a)  i  maggiori  spessori  delle  murature,  dei  solai  e  delle
coperture, necessari ad ottenere una  riduzione  minima  del  10  per
cento dell'indice di prestazione energetica previsto dalla  normativa
vigente, non  costituiscono  nuovi  volumi  e  nuova  superficie  nei
seguenti casi: 
      1) per gli elementi verticali e di copertura degli edifici, con
riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri  e  fino  a  un
massimo di ulteriori 25 centimetri; 
      2) per gli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla
sola parte eccedente  i  30  centimetri  e  fino  ad  un  massimo  di
ulteriori 15 centimetri; 
    b)  e'  permesso  derogare  a  quanto  previsto  dalle  normative
nazionali, regionali o  dai  regolamenti  comunali,  in  merito  alle
distanze minime tra edifici, alle  distanze  minime  dai  confini  di
proprieta' e alle distanze minime di protezione del nastro  stradale,
nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore  delle
pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici,
nella misura di 25 centimetri per il maggiore spessore degli elementi
di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella  misura  massima
da entrambi gli edifici confinanti. 
  3. La legge regionale in materia di riduzione del  rischio  sismico
prevede misure di incentivazione degli interventi per  migliorare  la
sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente.