Art. 15 
 
                SCIA con inizio dei lavori differito 
 
  1. Nella SCIA  l'interessato  puo'  dichiarare  che  i  lavori  non
saranno  avviati  prima  della  conclusione   del   procedimento   di
controllo, di cui all'articolo 14,  commi  da  4  a  8,  ovvero  puo'
indicare  una  data  successiva  di  inizio  lavori,   comunque   non
posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. 
  2. Qualora nella SCIA sia dichiarato  il  differimento  dell'inizio
dei lavori, l'interessato puo' chiedere che le autorizzazioni  e  gli
atti  di  assenso,  comunque  denominati,  necessari  ai  fini  della
realizzazione dell'intervento siano acquisiti dallo  Sportello  unico
ai sensi dell'articolo 4, comma 5. In tale caso, i trenta giorni  per
il controllo di cui all'articolo 14, comma 5, decorrono  dal  momento
in cui lo Sportello  unico  acquisisce  tutti  gli  atti  di  assenso
necessari. 
  3. La SCIA con inizio dei lavori differito e' efficace  dalla  data
indicata ai sensi del comma 1 o dal conseguimento di tutti  gli  atti
di assenso di cui al comma 2.