Art. 18 
 
       Procedimento per il rilascio del permesso di costruire 
 
  1. La domanda  per  il  rilascio  del  permesso,  sottoscritta  dal
proprietario o da chi ne abbia titolo, e' presentata  allo  Sportello
unico nell'osservanza dell'atto  di  coordinamento  tecnico  previsto
dall'articolo 12, corredata dalla documentazione essenziale, tra  cui
gli elaborati progettuali previsti per l'intervento  che  si  intende
realizzare e  la  dichiarazione  con  cui  il  progettista  abilitato
assevera analiticamente che l'intervento da realizzare: 
    a)  e'  compreso   nelle   tipologie   di   intervento   elencate
nell'articolo 17; 
    b) e' conforme alla disciplina  dell'attivita'  edilizia  di  cui
all'articolo 9, comma 3, nonche' alla valutazione preventiva  di  cui
all'articolo 21, ove acquisita. 
  2. Nella domanda per il  rilascio  del  permesso  di  costruire  e'
elencata la documentazione progettuale che il richiedente si  riserva
di presentare prima dell'inizio lavori o alla  fine  dei  lavori,  in
attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12,
comma 5, lettera c). 
  3. L'incompletezza della documentazione essenziale di cui al  comma
1, determina l'improcedibilita' della domanda, che  viene  comunicata
all'interessato entro dieci  giorni  lavorativi  dalla  presentazione
della domanda stessa. 
  4. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  il
responsabile  del  procedimento  cura  l'istruttoria,  acquisendo   i
prescritti  pareri  dagli  uffici   comunali   e   richiedendo   alle
amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e  degli
altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio del
provvedimento di cui all'articolo 9, comma  5.  Il  responsabile  del
procedimento acquisisce altresi' il parere della Commissione  di  cui
all'articolo 6, prescindendo comunque dallo stesso qualora non  venga
reso entro il medesimo termine di  sessanta  giorni.  Acquisiti  tali
atti,  formula  una  proposta  di  provvedimento,  corredata  da  una
relazione. 
  5. Qualora il responsabile del procedimento, nello  stesso  termine
di sessanta giorni, ritenga  di  dover  chiedere  chiarimenti  ovvero
accerti la necessita' di modeste  modifiche,  anche  sulla  base  del
parere della Commissione di cui all'articolo 6, per l'adeguamento del
progetto alla disciplina vigente, puo'  convocare  l'interessato  per
concordare, in un  apposito  verbale,  i  tempi  e  le  modalita'  di
modifica del progetto. 
  6.  Il  termine  di  sessanta  giorni  resta  sospeso   fino   alla
presentazione della documentazione concordata. 
  7. Se entro il termine di cui al comma 4 non  sono  intervenute  le
autorizzazioni e gli altri  atti  di  assenso,  comunque  denominati,
delle altre amministrazioni pubbliche o e' intervenuto il dissenso di
una o piu' amministrazioni interpellate, qualora  tale  dissenso  non
risulti   fondato   su    un    motivo    assolutamente    preclusivo
dell'intervento, il responsabile  dello  Sportello  unico  indice  la
conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14  e  seguenti  della
legge n. 241  del  1990.  Le  amministrazioni  che  esprimono  parere
positivo  possono  non  intervenire  alla  conferenza  di  servizi  e
trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene  conto  ai
fini dell'individuazione delle posizioni  prevalenti  per  l'adozione
della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui
all'articolo 14-ter, comma 6 bis, della legge n.  241  del  1990.  La
determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta  nei
termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge  n.  241  del
1990,  e',   ad   ogni   effetto,   titolo   per   la   realizzazione
dell'intervento. 
  8. Fuori dai casi di convocazione della conferenza di  servizi,  il
provvedimento finale, che lo Sportello unico  provvede  a  notificare
all'interessato,  e'  adottato  dal  dirigente  o  dal   responsabile
dell'ufficio, entro il termine di quindici giorni dalla  proposta  di
cui al comma 4. Tale termine e'  fissato  in  trenta  giorni  con  la
medesima decorrenza  qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
procedimento  abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che   ostano
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10  bis  della
legge n.  241  del  1990.  Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso  di
costruire e' data notizia al pubblico  mediante  affissione  all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di  costruire  sono  indicati  nel
cartello esposto presso il cantiere. 
  9. Il termine di cui al comma  4  e'  raddoppiato  per  i  progetti
particolarmente complessi indicati dall'atto di coordinamento tecnico
di cui all'articolo 12, comma 4 lettera c). 
  Fino  all'approvazione  dell'atto  di  coordinamento   tecnico   il
medesimo termine e' raddoppiato per i Comuni con  piu'  di  100  mila
abitanti nonche' per i progetti particolarmente complessi individuati
dal RUE. 
  10.  Decorso  inutilmente   il   termine   per   l'assunzione   del
provvedimento finale, di cui al comma 8, la domanda di  rilascio  del
permesso   di   costruire   si   intende    accolta.    Su    istanza
dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione  circa
l'avvenuta formazione  del  titolo  abilitativo  per  decorrenza  del
termine. 
  11. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di  delega,  alla  stessa
amministrazione comunale, il termine di cui al comma  8  decorre  dal
rilascio del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non  sia
favorevole, decorso  il  termine  per  l'adozione  del  provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto. 
  12. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 9, comma 6,  l'efficacia
del permesso di costruire  e'  altresi'  sospesa  nei  casi  previsti
dall'articolo 12 della  legge  regionale  26  novembre  2010,  n.  11
(Disposizioni   per   la   promozione   della   legalita'   e   della
semplificazione nel settore edile e delle costruzioni  a  committenza
pubblica e privata).