Art. 19 
 
       Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire 
 
  1.  Il  permesso  di  costruire  e'  rilasciato   al   proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. 
  2. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori. 
  3. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore  ad
un anno dal rilascio del titolo;  quello  di  ultimazione,  entro  il
quale l'opera deve essere completata, non puo' superare  i  tre  anni
dalla data di rilascio. Il termine di inizio e quello di  ultimazione
dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con
comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla  comunicazione
e' allegata  la  dichiarazione  del  progettista  abilitato  con  cui
assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate
in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali  termini
il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. 
  4. La data di effettivo inizio dei lavori  deve  essere  comunicata
allo Sportello unico, con l'indicazione del direttore  dei  lavori  e
dell'impresa cui si intendono affidare i lavori. 
  5. La realizzazione della parte dell'intervento  non  ultimata  nel
termine stabilito e' subordinata a nuovo titolo  abilitativo  per  le
opere  ancora  da  eseguire  ed   all'eventuale   aggiornamento   del
contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite. 
  6. Il permesso  di  costruire  e'  irrevocabile.  Esso  decade  con
l'entrata in vigore di contrastanti  previsioni  urbanistiche,  salvo
che i lavori siano  gia'  iniziati  e  vengano  completati  entro  il
termine stabilito nel permesso stesso  ovvero  entro  il  periodo  di
proroga anteriormente concesso.