Art. 2 
 
               Semplificazione dell'attivita' edilizia 
 
  1. La presente legge  persegue  la  semplificazione  dell'attivita'
edilizia e l'uniformita'  di  interpretazione  e  applicazione  della
disciplina edilizia nell'ambito del sistema regionale delle autonomie
locali, attraverso: 
    a) il rafforzamento della  funzione  dello  Sportello  unico  per
l'edilizia (SUE) di unico interlocutore  ai  fini  del  rilascio  dei
titoli edilizi, estendendo all'attivita' edilizia libera e a tutti  i
titoli  abilitativi  la  sua  competenza  a  richiedere,  alle  altre
amministrazioni  e  organismi  competenti,  ogni  atto  di   assenso,
comunque denominato, necessario per la realizzazione  dell'intervento
edilizio; 
    b) la specificazione della funzione consultiva della  Commissione
per la qualita' architettonica e il paesaggio; 
    c) la  riduzione  del  numero  dei  titoli  abilitativi  edilizi,
prevedendo la sostituzione della Segnalazione certificata  di  inizio
attivita' (SCIA) alla Denuncia di inizio attivita' (DIA),  anche  nel
caso di interventi assoggettabili a titolo alternativo al permesso di
costruire; 
    d) l'estensione dei casi di attivita' edilizia libera che possono
essere attuati senza la presentazione allo Sportello unico di  alcuna
documentazione edilizia; 
    e) l'ampliamento della possibilita' di ricorrere alla proroga del
termine per l'inizio e la ultimazione dei lavori; 
    f) il potenziamento della funzione della Regione di coordinamento
tecnico  e  di  supporto   agli   operatori,   per   assicurare:   la
standardizzazione delle pratiche  edilizie  in  tutto  il  territorio
regionale, attraverso la  modulistica  unificata  e  l'individuazione
della documentazione essenziale da presentare a corredo  dei  diversi
titoli  edilizi  e  degli  atti   del   relativo   procedimento;   la
parificazione della somma forfettaria per spese istruttorie dovuta in
caso di rilascio della valutazione preventiva; modalita'  comuni  per
la  definizione  del  campione  delle  pratiche  da  assoggettare   a
controllo di merito a fine lavori; 
    g) la distinzione tra documentazione essenziale che  deve  essere
necessariamente presentata a corredo della  domanda  di  permesso  di
costruire e della SCIA, da quella che  il  soggetto  puo'  presentare
prima dell'inizio lavori, e quella che puo' riservarsi di  presentare
alla fine dei lavori; 
    h) l'ampliamento dei casi di varianti in corso d'opera sottoposte
a SCIA di fine lavori; 
    i) la previsione dell'immediata utilizzabilita' degli immobili di
cui sia stata completata la realizzazione, in attesa del rilascio del
certificato di conformita' edilizia-agibilita', e  la  specificazione
della possibilita' della certificazione di agibilita'  parziale,  per
singole unita' immobiliari o per porzioni dell'edificio; 
    l) la razionalizzazione dei controlli dell'attivita' edilizia, da
operarsi  in  due  fasi:  all'atto  della   formazione   del   titolo
abilitativo, per la verifica dell'esistenza  dei  presupposti  e  dei
requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio;
a fine lavori ai fini del rilascio  del  certificato  di  conformita'
edilizia-agibilita'.