Art. 2 Semplificazione dell'attivita' edilizia 1. La presente legge persegue la semplificazione dell'attivita' edilizia e l'uniformita' di interpretazione e applicazione della disciplina edilizia nell'ambito del sistema regionale delle autonomie locali, attraverso: a) il rafforzamento della funzione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) di unico interlocutore ai fini del rilascio dei titoli edilizi, estendendo all'attivita' edilizia libera e a tutti i titoli abilitativi la sua competenza a richiedere, alle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio; b) la specificazione della funzione consultiva della Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio; c) la riduzione del numero dei titoli abilitativi edilizi, prevedendo la sostituzione della Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) alla Denuncia di inizio attivita' (DIA), anche nel caso di interventi assoggettabili a titolo alternativo al permesso di costruire; d) l'estensione dei casi di attivita' edilizia libera che possono essere attuati senza la presentazione allo Sportello unico di alcuna documentazione edilizia; e) l'ampliamento della possibilita' di ricorrere alla proroga del termine per l'inizio e la ultimazione dei lavori; f) il potenziamento della funzione della Regione di coordinamento tecnico e di supporto agli operatori, per assicurare: la standardizzazione delle pratiche edilizie in tutto il territorio regionale, attraverso la modulistica unificata e l'individuazione della documentazione essenziale da presentare a corredo dei diversi titoli edilizi e degli atti del relativo procedimento; la parificazione della somma forfettaria per spese istruttorie dovuta in caso di rilascio della valutazione preventiva; modalita' comuni per la definizione del campione delle pratiche da assoggettare a controllo di merito a fine lavori; g) la distinzione tra documentazione essenziale che deve essere necessariamente presentata a corredo della domanda di permesso di costruire e della SCIA, da quella che il soggetto puo' presentare prima dell'inizio lavori, e quella che puo' riservarsi di presentare alla fine dei lavori; h) l'ampliamento dei casi di varianti in corso d'opera sottoposte a SCIA di fine lavori; i) la previsione dell'immediata utilizzabilita' degli immobili di cui sia stata completata la realizzazione, in attesa del rilascio del certificato di conformita' edilizia-agibilita', e la specificazione della possibilita' della certificazione di agibilita' parziale, per singole unita' immobiliari o per porzioni dell'edificio; l) la razionalizzazione dei controlli dell'attivita' edilizia, da operarsi in due fasi: all'atto della formazione del titolo abilitativo, per la verifica dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio; a fine lavori ai fini del rilascio del certificato di conformita' edilizia-agibilita'.