Art. 21 
 
                       Valutazione preventiva 
 
  1.  Il  proprietario  dell'immobile  o  chi   abbia   titolo   alla
presentazione della SCIA o al rilascio  del  permesso  puo'  chiedere
preliminarmente    allo    Sportello    unico     una     valutazione
sull'ammissibilita'   dell'intervento,   allegando   una    relazione
predisposta da un professionista abilitato, contenente  i  principali
parametri progettuali. I contenuti della relazione sono stabiliti dal
RUE, avendo  riguardo  in  particolare  ai  vincoli,  alla  categoria
dell'intervento,  agli  indici  urbanistici   ed   edilizi   e   alle
destinazioni d'uso. 
  2. La valutazione preventiva e'  formulata  dallo  Sportello  unico
entro quarantacinque  giorni  dalla  presentazione  della  relazione.
Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata
secondo quanto indicato nella relazione presentata. 
  3. I contenuti  della  valutazione  preventiva  e  della  relazione
tacitamente assentita  sono  vincolanti  ai  fini  del  rilascio  del
permesso e del controllo della SCIA, a condizione che il progetto sia
elaborato  in  conformita'  a  quanto  indicato  nella  richiesta  di
valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria validita' per
un anno, a meno che non  intervengano  modifiche  agli  strumenti  di
pianificazione urbanistica. 
  4. Il rilascio  della  valutazione  preventiva  e'  subordinato  al
pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie  determinata
dal  Comune,  in  relazione  alla  complessita'  dell'intervento   in
conformita' ai criteri generali stabiliti dall'atto di  coordinamento
di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d).