Art. 21 Valutazione preventiva 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della SCIA o al rilascio del permesso puo' chiedere preliminarmente allo Sportello unico una valutazione sull'ammissibilita' dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. I contenuti della relazione sono stabiliti dal RUE, avendo riguardo in particolare ai vincoli, alla categoria dell'intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d'uso. 2. La valutazione preventiva e' formulata dallo Sportello unico entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata. 3. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso e del controllo della SCIA, a condizione che il progetto sia elaborato in conformita' a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria validita' per un anno, a meno che non intervengano modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica. 4. Il rilascio della valutazione preventiva e' subordinato al pagamento di una somma forfettaria per spese istruttorie determinata dal Comune, in relazione alla complessita' dell'intervento in conformita' ai criteri generali stabiliti dall'atto di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d).