Art. 32 
 
         Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione 
 
  1. Il contributo di costruzione non e' dovuto: 
    a) per gli interventi di cui all'articolo 7; 
    b) per gli interventi,  anche  residenziali,  da  realizzare  nel
territorio rurale in funzione della  conduzione  del  fondo  e  delle
esigenze   dell'imprenditore   agricolo   professionale,   ai   sensi
dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99
(Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e   attivita',   integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l),  ee),  della  L.  7
marzo 2003, n. 38), ancorche' in quiescenza; 
    c) per gli interventi di cui alle lettere a) e  c)  del  comma  1
dell'articolo 13; 
    d)  per   gli   interventi   di   eliminazione   delle   barriere
architettoniche; 
    e) per la realizzazione dei parcheggi da destinare  a  pertinenza
delle unita' immobiliari, nei casi di cui all'articolo  9,  comma  1,
della legge n. 122 del 1989 e all'articolo 41-sexies della  legge  17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), limitatamente  alla  misura
minima ivi stabilita; 
    f)  per  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia   o   di
ampliamento in misura non superiore al 20 per cento della  superficie
complessiva di edifici unifamiliari; 
    g) per il frazionamento di unita' immobiliari,  qualora  non  sia
connesso ad un insieme sistematico di opere edilizie che  portino  ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso  dal  precedente  e
qualora non comporti aumento delle superfici utili e mutamento  della
destinazione d'uso con incremento delle dotazioni  territoriali;  con
delibera, da emanarsi entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, la  Giunta  definisce  le  fattispecie  oggetto
della presente disciplina; 
    h) per gli impianti, le attrezzature, le  opere  pubbliche  o  di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
e dalle organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS),
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti  urbanistici,  e  i  parcheggi  pertinenziali
nella quota obbligatoria richiesta dalla legge; 
    i) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme  o  di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'; 
    l) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni
relativi alle fonti rinnovabili di energia,  alla  conservazione,  al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle  norme
urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali. 
  2. L'Assemblea legislativa, nell'ambito dei  provvedimenti  di  cui
agli articoli 30 e 31, puo' prevedere l'applicazione di riduzioni del
contributo  di  costruzione  per  la  realizzazione  di  alloggi   in
locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di  mercato  nonche'
per la realizzazione di opere edilizie di qualita',  sotto  l'aspetto
ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle  emissioni
nocive e della previsione di  impianti  di  separazione  delle  acque
reflue, in particolare per quelle collocate  in  aree  ecologicamente
attrezzate, nonche'  per  edifici  e  loro  aree  pertinenziali  resi
totalmente ed immediatamente accessibili, usabili e fruibili  tramite
l'applicazione della domotica e della teleassistenza. 
  3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa  ad
edifici esistenti, il contributo di costruzione e' ridotto alla  sola
quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare  del
permesso o  il  soggetto  che  ha  presentato  la  SCIA  si  impegni,
attraverso una  convenzione  o  atto  unilaterale  d'obbligo  con  il
Comune,  ad  applicare  prezzi  di  vendita  e  canoni  di  locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista all'articolo 33. 
  4. Il contributo dovuto per la realizzazione o  il  recupero  della
prima abitazione  e'  pari  a  quello  stabilito  per  l'edilizia  in
locazione  fruente  di  contributi  pubblici,  purche'  sussistano  i
requisiti previsti dalla normativa di settore. 
  5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello
Stato il contributo di costruzione e' commisurato all'incidenza delle
opere di urbanizzazione.