Art. 34 
 
Contributo di costruzione per opere o  impianti  non  destinati  alla
                              residenza 
 
  1.  Il  titolo  abilitativo  relativo  a  costruzioni  o   impianti
destinati  ad  attivita'  industriali  o  artigianali  dirette   alla
trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre
alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il  versamento  di
un  contributo  pari  all'incidenza   delle   opere   necessarie   al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e  gassosi
e di quelle necessarie alla sistemazione  dei  luoghi  ove  ne  siano
alterate le caratteristiche. La incidenza delle  opere  e'  stabilita
con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  in  base  ai  parametri
definiti dall'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 30,  comma
3, ed in relazione ai tipi di attivita' produttiva. 
  2.  Il  titolo  abilitativo  relativo  a  costruzioni  o   impianti
destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali  o  allo
svolgimento di servizi comporta  la  corresponsione  degli  oneri  di
urbanizzazione e di una quota non superiore al 10 per cento del costo
di costruzione  da  stabilirsi,  in  relazione  ai  diversi  tipi  di
attivita', con deliberazione del Consiglio comunale. 
  3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1  e
2, nonche'  di  quelle  realizzate  nel  territorio  rurale  previste
dall'articolo 32, comma 1, lettera b), sia modificata nei dieci  anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo  di  costruzione
e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione
ed  e'  determinato  con  riferimento  al  momento   dell'intervenuta
variazione.