Art. 36 
Modifiche all'articolo 4 (Sospensione dei lavori  ed  assunzione  dei
  provvedimenti sanzionatori) della legge regionale n. 23 del 2004. 
  1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 2004,
le parole «dagli articoli 11 e 17 della legge  regionale  n.  31  del
2002» sono sostituite dalle seguenti: «per la formazione  dei  titoli
abilitativi» e al medesimo comma il periodo «L'accertamento in  corso
d'opera delle variazioni minori, di cui all'articolo 19  della  legge
regionale n. 31 del 2002, non da' luogo alla sospensione dei lavori.»
e' sostituito dal seguente:  «L'accertamento  di  varianti  in  corso
d'opera non da' luogo alla sospensione dei lavori, qualora  risultino
conformi alla disciplina  dell'attivita'  edilizia  e  qualora  siano
state adempiute le procedure abilitative prescritte  dalle  norme  di
settore.».