Art. 36 Modifiche all'articolo 4 (Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori) della legge regionale n. 23 del 2004. 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 2004, le parole «dagli articoli 11 e 17 della legge regionale n. 31 del 2002» sono sostituite dalle seguenti: «per la formazione dei titoli abilitativi» e al medesimo comma il periodo «L'accertamento in corso d'opera delle variazioni minori, di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 31 del 2002, non da' luogo alla sospensione dei lavori.» e' sostituito dal seguente: «L'accertamento di varianti in corso d'opera non da' luogo alla sospensione dei lavori, qualora risultino conformi alla disciplina dell'attivita' edilizia e qualora siano state adempiute le procedure abilitative prescritte dalle norme di settore.».