Art. 38 
Modifiche all'articolo 12 (Lottizzazione abusiva) legge regionale  n.
  23 del 2004. 
  1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del
2004, e' aggiunto il seguente: 
  «4 bis. Gli atti di cui al  comma  2,  ai  quali  non  siano  stati
allegati  i  certificati  di  destinazione  urbanistica,  o  che  non
contengano la  dichiarazione  di  cui  al  comma  4,  possono  essere
confermati o integrati anche da una  sola  delle  parti  o  dai  suoi
aventi causa, mediante atto pubblico  o  autenticato,  al  quale  sia
allegato  un  certificato  contenente  le  prescrizioni  urbanistiche
riguardanti le aree interessate al giorno in cui e'  stato  stipulato
l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.». 
  2. Il comma 6 dell'articolo 12 della  legge  regionale  n.  23  del
2004, e' soppresso. 
  3. Al comma 8 dell'articolo 12 della  legge  regionale  n.  23  del
2004, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti  parole:
«a spese del responsabile dell'abuso».