Art. 38 Modifiche all'articolo 12 (Lottizzazione abusiva) legge regionale n. 23 del 2004. 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004, e' aggiunto il seguente: «4 bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 4, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.». 2. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004, e' soppresso. 3. Al comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «a spese del responsabile dell'abuso».