Art. 4 
 
                   Sportello unico per l'edilizia 
 
  1. I Comuni, in forma  singola  ovvero  in  forma  associata  negli
ambiti territoriali  ottimali  di  cui  all'articolo  6  della  legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare  il  governo
territoriale delle funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di
sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza),  esercitano   le
funzioni di autorizzazione e di controllo dell'attivita' edilizia,  e
la  funzione  generale  di   vigilanza   sull'attivita'   urbanistico
edilizia, assicurando la conformita' degli interventi alle previsioni
degli  strumenti  urbanistici  e  territoriali  ed   alle   ulteriori
disposizioni operanti, ed il rispetto dei diritti inerenti i  beni  e
gli usi pubblici. 
  2. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi
che riguardano l'edilizia residenziale, e  le  relative  funzioni  di
controllo,  sono  attribuite  ad   un'unica   struttura,   denominata
«Sportello unico per l'edilizia» (Sportello  unico),  costituita  dal
Comune o da piu' Comuni associati. 
  3. I Comuni singoli e le forme associative a cui siano conferite le
funzioni in materia edilizia, possono  istituire  un'unica  struttura
che svolge le competenze dello Sportello unico per  l'edilizia  e  le
competenze dello Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP). 
  4. Lo Sportello unico costituisce, per gli interventi  di  edilizia
residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in
relazione a tutte le vicende  amministrative  riguardanti  il  titolo
abilitativo  e  l'intervento  edilizio  oggetto  dello  stesso,   che
fornisce una risposta tempestiva  in  luogo  di  tutte  le  pubbliche
amministrazioni, comunque coinvolte. Le comunicazioni al  richiedente
sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello unico; gli altri uffici
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che  sono
interessati al procedimento di rilascio del  permesso  di  costruire,
non possono trasmettere  al  richiedente  atti  autorizzatori,  nulla
osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque
denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo  Sportello
unico le  denunce,  le  domande,  le  segnalazioni,  gli  atti  e  la
documentazione   ad   esse    eventualmente    presentati,    dandone
comunicazione al richiedente. 
  5. Ai fini del rilascio del  permesso  di  costruire  lo  Sportello
unico acquisisce direttamente o  tramite  conferenza  di  servizi  ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi), le autorizzazioni  e  gli  altri  atti  di  assenso,
comunque  denominati,   necessari   ai   fini   della   realizzazione
dell'intervento  edilizio.  In  caso  di  attivita'  edilizia  libera
soggetta a comunicazione e di SCIA,  lo  Sportello  unico  svolge  la
medesima attivita' su istanza dei privati interessati, ai sensi degli
articoli 7, comma 7, 14, comma 2,  e  15,  comma  2,  della  presente
legge. La Regione stipula apposite convenzioni con gli  enti  diversi
dall'amministrazione   comunale   competenti   al   rilascio    delle
autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati richiesti,
al fine di semplificare e accelerare le  modalita'  di  rilascio  dei
medesimi atti. 
  6. Sono fatte comunque salve: 
    a) la differenziazione tra l'attivita' di tutela del paesaggio  e
l'esercizio    delle    funzioni    amministrative     in     materia
urbanistico-edilizia, a norma  dell'articolo  40-undecies,  comma  2,
della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio); 
    b) le funzioni di polizia  edilizia  attribuite  dall'ordinamento
alle strutture di polizia municipale. 
  7. I Comuni, attraverso lo Sportello unico, forniscono una adeguata
e continua informazione ai cittadini sulla disciplina  dell'attivita'
edilizia vigente,  provvedendo  anche  alla  pubblicazione  sul  sito
informatico istituzionale degli strumenti  urbanistici,  approvati  o
adottati, delle relative varianti e altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia. 
  8. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei
titoli abilitativi previsti dalla presente legge, lo Sportello  unico
e le amministrazioni, competenti al rilascio delle  autorizzazioni  e
degli altri atti di assenso comunque  denominati  necessari  ai  fini
della  realizzazione  dell'intervento,  sono  tenuti   ad   acquisire
d'ufficio i documenti, le informazioni  e  i  dati,  compresi  quelli
catastali, che siano in possesso delle  pubbliche  amministrazioni  e
non possono richiedere attestazioni, comunque denominate,  o  perizie
sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali documenti, informazioni
e dati.