Art. 41 
 
Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale n. 23 del 2004 
 
  1. Dopo l'articolo 14 della legge  regionale  n.  23  del  2004  e'
inserito il seguente: 
  «Art.   14-bis (Variazioni   essenziali).-   1.   Sono   variazioni
essenziali rispetto al titolo abilitativo originario  come  integrato
dalla SCIA di fine lavori: 
    a)  il  mutamento  della  destinazione  d'uso  che  comporta   un
incremento del carico urbanistico di cui all'articolo  30,  comma  1,
della legge regionale in materia edilizia; 
    b) gli aumenti di entita' superiore al 20 per cento rispetto alla
superficie  coperta,  al  rapporto  di   copertura,   al   perimetro,
all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 20 per cento
della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 20  per
cento  delle  distanze  minime  tra  fabbricati  e  dai  confini   di
proprieta' anche a diversi livelli di altezza; 
    c) gli aumenti della cubatura rispetto al  progetto  del  10  per
cento e comunque superiori a 300 metri cubi, con esclusione di quelli
che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i  volumi  tecnici,
cosi' come definiti  ed  identificati  dalle  norme  urbanistiche  ed
edilizie comunali; 
    d) gli aumenti della  superficie  utile  superiori  a  100  metri
quadrati; 
    e) ogni intervento difforme rispetto al  titolo  abilitativo  che
comporti violazione  delle  norme  tecniche  per  le  costruzioni  in
materia di edilizia antisismica; 
    f) ogni intervento difforme rispetto al titolo  abilitativo,  ove
effettuato su immobili ricadenti in aree naturali  protette,  nonche'
effettuato su immobili  sottoposti  a  particolari  prescrizioni  per
ragioni       ambientali,       paesaggistiche,        archeologiche,
storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero  dagli
strumenti  di  pianificazione  territoriale   od   urbanistica.   Non
costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza  o
difformita' dal l'autorizzazione paesaggistica, qualora rientrino nei
casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e
qualora venga accertata la  compatibilita'  paesaggistica,  ai  sensi
dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo. 
  2. Ai sensi dell'articolo  22  della  legge  regionale  in  materia
edilizia,  le  varianti  al  titolo  originario,  che  presentano  le
caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo e  che  siano
conformi alla disciplina dell'attivita' edilizia, di cui all'articolo
9, comma 3, della  medesima  legge  regionale  in  materia  edilizia,
possono  essere  attuate  in  corso  d'opera  e  sono  soggette  alla
presentazione di SCIA di fine lavori, fermo restando, nei casi di cui
alle lettere e) ed  f)  del  comma  1,  la  necessita'  di  acquisire
preventivamente i relativi atti abilitativi. 
  3. Per assicurare l'uniforme applicazione del presente articolo  in
tutto il territorio regionale, i Comuni,  al  fine  dell'accertamento
delle variazioni, utilizzano unicamente le nozioni,  concernenti  gli
indici e parametri edilizi e urbanistici, stabilite dalla Regione  ai
sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000.».