Art. 44 
 
Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 23 del 2004 
 
  1. Dopo l'articolo 16 della legge  regionale  n.  23  del  2004  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  16-bis  (Sanzioni  per  interventi  di  attivita'   edilizia
libera).  -  1.  Nei  casi  di  attivita'  edilizia  libera  di   cui
all'articolo 7, comma 4, della legge regionale in materia edilizia la
mancata comunicazione di inizio  lavori  e  la  mancata  trasmissione
della relazione tecnica comportano  l'applicazione  di  una  sanzione
pecuniaria pari a 258,00 euro. Tale sanzione e' ridotta di due  terzi
se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando  l'intervento
e' in corso di esecuzione. 
  2. La stessa sanzione si applica in caso di difformita' delle opere
realizzate, rispetto alla comunicazione,  qualora  sia  accertata  la
loro conformita' alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 
  3. La  sanzione  pecuniaria  di  cui  al  comma  1  trova  altresi'
applicazione in caso di: 
    a) mancata comunicazione della data di inizio  dei  lavori  e  di
rimozione delle opere dirette a soddisfare esigenze  contingenti,  di
cui all'articolo  7,  comma  2,  della  legge  regionale  in  materia
edilizia; 
    b) mancata comunicazione alla struttura  comunale  competente  in
materia urbanistica del mutamento di destinazione d'uso non  connesso
a trasformazione fisica di fabbricati  gia'  rurali,  con  originaria
funzione abitativa, che non presentano piu' i requisiti di ruralita',
per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale, di
cui all'articolo  7,  comma  3,  della  legge  regionale  in  materia
edilizia. 
  4. Qualora gli interventi attinenti all'attivita'  edilizia  libera
siano  eseguiti  in  difformita'  dalla   disciplina   dell'attivita'
edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria  pari  al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente  alla
realizzazione  degli  interventi   stessi,   determinata   ai   sensi
dell'articolo 21, commi  2  e  2-bis,  e  comunque  non  inferiore  a
1.000,00 euro, salvo che l'interessato provveda al  ripristino  dello
stato legittimo. Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni
eventualmente previste in caso  di  violazione  della  disciplina  di
settore.».