Art. 44 Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale n. 23 del 2004 1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 23 del 2004 e' inserito il seguente: «Art. 16-bis (Sanzioni per interventi di attivita' edilizia libera). - 1. Nei casi di attivita' edilizia libera di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale in materia edilizia la mancata comunicazione di inizio lavori e la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 258,00 euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di esecuzione. 2. La stessa sanzione si applica in caso di difformita' delle opere realizzate, rispetto alla comunicazione, qualora sia accertata la loro conformita' alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 3. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 trova altresi' applicazione in caso di: a) mancata comunicazione della data di inizio dei lavori e di rimozione delle opere dirette a soddisfare esigenze contingenti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale in materia edilizia; b) mancata comunicazione alla struttura comunale competente in materia urbanistica del mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazione fisica di fabbricati gia' rurali, con originaria funzione abitativa, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale in materia edilizia. 4. Qualora gli interventi attinenti all'attivita' edilizia libera siano eseguiti in difformita' dalla disciplina dell'attivita' edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2-bis, e comunque non inferiore a 1.000,00 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore.».